Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2640 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2640 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CARELLA CLEMENTINA N. IL 07/01/1955
avverso l’ordinanza n. 107/2011 TRIBUNALE di FOGGIA, del
15/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
-te le conclusioni del PG ~t.
lette/s
Cru-t-ÌP o

Uditi difensor Avv.;

0LS2

Data Udienza: 11/12/2012

ritenuto in fatto

1. Con provvedimento in data 15.7.2011 il Tribunale di Foggia rigettava
l’istanza formulata da CARELLA Clementina, coniuge di Spiritoso Giuseppe , diretta
ad ottenere la revoca del decreto emesso in data 8.4.2005 dallo stesso Tribunale,
con cui era stata disposta la confisca dell’immobile sito in Foggia , via Colletta n. 8.
Il Tribunale., opinava in tale senso in quanto riteneva non sussistere il lamentato

dichiarata inammissibile la richiesta del Pm di misura personale di prevenzione per lo
Spiritoso e di confisca del bene immobile in questione.
Deve essere precisato infatti che la misura di prevenzione patrimoniale era
stata disposta con un secondo provvedimento, del giorno 8.4.2005 , ed era stato
confermato dalla gode d’appello di Bari il 1.2.2007 , che aveva sottolineato come il
precedente provvedimento -del 7.3.2003- non avesse deciso sul merito della misura
patrimoniale avendo avuto un contenuto meramente processuale , visto che era stato
scritto che non si faceva luogo alla misura patrimoniale poiché mancava una misura
di prevenzione personale, con il che non si profilava alcun possibile “ne bis in idem”
rispetto al vecchio decreto del 7.3.2003 .

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cessazione la difesa della
prevenuta per dedurre violazione del principio del “ne bis in idem” e di quello del
favor rei, per non essere stata ordinata la revoca dei decreti 8.4.2005 e 1.2.2007
contrastanti ed inconciliabili con quello del 7.3.2003 , più favorevole dell’interessata ,
nonché per dedurre illogica motivazione derivante dal travisamento dei provvedimenti
oggetto della comparazione. Viene fatto bit rilevare che, nel provvedimento da ultimo
citato, il giudice della prevenzione aveva escluso che l’immobile sito in Foggia fosse
riconducibile allo Spiritoso , essendo nell’ esclusiva effettiva proprietà della Carella,
che lo aveva conseguito in forza di donazione a suo favore, ad opera del padre.
Pertantovcontestava che il passaggio motivazionale in questione fosse un obiter
dictum, così come sostenuto dai giudici a quibus. Di conseguenza la difesa rilevava
che , stabilita la contraddittorietà tra il decreto del 2003 e quelli successivi del 2005 e
2007, doveva essere disposta la revoca del provvedimento di confisca ai sensi
dell’art. 669 cod.proc.pen. , norma che deve trovare applicazione anche in materia di
prevenzione.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto , con motivato parere, di dichiarare

inammissibile il ricorso o, in subordine, di qualificare il ricorso come opposizione e
quindi di rimettere gli atti al Tribunale di Foggia, per gli adempimenti ex art. 666
cod. proc. pen

contrasto di detto provvedimento con altro adottato il 7.3.2003, con cui era stata

4. E’ stata medio tempore presentata una memoria ad opera della difesa della
Carena, con cui è stato ribadito che il 19.4.2000 intervenne sentenza del Tribunale di
Foggia sulle medesime situazioni soggettive ed oggettive, rispetto alla situazione che
portò appunto alla decisione di inammissibilità del 2003, cosicchè oggi sarebbe
precluso un bis in idem. Viene poi lamentata l’omissione

dl motivazione sul vero

motivo del ricorso , ovvero l’evidente contrasto tra l’affermazione secondo cui il
bene per cui è processo sarebbe di proprietà effettiva della Carella e la confisca dello

In via subordinata la difesa aderisce alla richiesta del PG di qualificare il mezzo
di impugnazione come opposizione.

Considerato in diritto.

Il ricorso va effettivamente qualificato come opposizione, atteso che per
giurisprudenza costante di questa Corte, in materia di confisca, anche di prevenzione,
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, deve essere proposta
opposizione , ancorchè il provvedimento sia stato adottato in contraddittorio
all’esito di udienza camerale , come avvenuto in questo caso, ai sensi degli artt. 676
c.1 , 667 c. 4 cod.proc.pen. Tale modus opinandi trova la sua ratio nell’esigenza di
non privare la parte ricorrente della fase del “riesame” del provvedimento da parte
del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha
cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le
questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito,
in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il
legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità ( Sez. I,
21.4.2010, n.16806, rv 247072). Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di
Foggia.

p.q.m.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Foggia.
Così deciso in Roma, addì 11 Dicembre 2012.

stesso effettuata sulla sua intestazione fittizia all’odierna ricorrente.

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