Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 264 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 264 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Cagliari
nel procedimento penale nei confronti di
ROSSI Daniele, n. a Cagliari il 07/10/1994
contro la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa in data 07/02/2013;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha condannato
Daniele Rossi – ritenute la continuazione, le circostanze attenuanti generiche e la
circostanza attenuate di cui all’art. 73.5 d.P.R. 309/1990, oltre alla diminuente del
rito abbreviato – alla pena di un anno di reclusione e € 2.400,00 di multa per i
delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali aggravate
(artt. 582-583-576 c.p.), detenzione a fine di spaccio di piccole quantità di hashish
(art. 73 dpr 309/1990).
2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero, che deduce violazione di
legge con riferimento agli artt. 63 e 99 del codice penale, per avere il Tribunale
omesso di considerare la contestata recidiva nel computo della pena.
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Data Udienza: 05/11/2013
2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il
ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, risultando evidente
dal testo della sentenza impugnata che il Tribunale ha chiaramente, anche se
implicitamente, escluso la rilevanza della contestata recidiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.