Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26396 del 10/03/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26396 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 3102/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato A.A., personalmente ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 IA comma lett. b) ed e) c.p.p., mancando la prova della
consumazione del reato di cui all’art. 648 c.p., sia sotto il profilo della dimostrazione
dell’esistenza del delitto presupposto, quanto quella dell’elemento psicologico del delitto
contestato

Infatti, nel caso in esame, la doglianza è del tutto generica perché non sono specificati i
motivi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della impugnazione.
Il ricorrente non indica quali siano i punti della decisione connotati dal vizio di carenza o di
contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione e le ragioni specifiche che mettano
in evidenza i suddetti vizi.
Va inoltre segnalato che il ricorso in esame esula del tutto dal contenuto della decisione
impugnata, con conseguente difetto di genericità, dovendosi ribadire che:

“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di
ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza impugnata” [Cass. pen., sez.
III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957] e che: “È inammissibile il ricorso per

cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione
delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si
lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851 Ced Cass., rv.
246980].

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso i Roma il 10.3.2015

Il ricorso è manifestamente infondato.

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