Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26395 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26395 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERMINARA VINCENZO N. IL 19/11/1945
avverso la sentenza n. 7886/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato CERMINARA Vincenzo, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale perché non è stata
riconosciuta la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. np quella di cui all’art. 62 bis c.p.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Si tratta della reiterazione delle censure già mosse con l’atto di appello e si deve qui

lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano censure
attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una
specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n.
44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. La
motivazione del provvedimento impugnato è adeguata, conforme a legge e non è
censurabile nel merito.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.3.2015

richiamare il principio per il quale “Ai sensi degli art. 606, 12 comma, e 591, 1 2 comma,

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