Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26392 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26392 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRO SALVATORE N. IL 06/10/1964
avverso la sentenza n. 40428/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato FERRO Salvatore, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in modo
completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione dell’art. 129 cpp.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129

Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti previsti dall’art. 581 l^ comma
lett. c) cpp. A ciò deve aggiungersi che : “La sentenza del giudice di merito che applichi la

pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento
previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo
del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in
Ced Cass. Rv 236622].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende,
ravvisandosi la pretestuosità del ricorso, conducente all’affermazione della responsabilità
di cui all’art. 616 cpp.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.3.2015

cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella decisione impugnata.

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