Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26391 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26391 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDI VALERIO SILVANO N. IL 19/04/1955
avverso la sentenza n. 1361/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato RAIMONDI Valerio Silvano, personalmente ricorrendo per Cassazione avverso
il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione dell’art. 640 c.p., per insussistenza delle condotte degli artifici e raggiri, non
potendo a questi ultimi ricondursi la menzogna.

Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce in questa sede illegittime
considerazioni in fatto e sostiene principi di diritto che non possono essere accolti.

immotivatamente dal ricorrente, che la menzogna ben può essere presa in considerazione
come elemento costitutivo del delitto di truffa, costituendo una tipica forma di raggiro
[Cass. 2.9.2010 n. 42719].

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.3.2015

E’ già stato affermato, in questa sede, contrariamente a quanto ritenuto

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