Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26390 del 10/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26390 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIANA LUIGI N. IL 27/08/1969
PALMA ROSA N. IL 28/09/1971
avverso la sentenza n. 4298/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 10/03/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIANA Luigi e PALMA Rosa ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe
riportato, lamentano:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e) c.p.p. in relazione alla valutazione
della condotta del versamento di un acconto quale mezzo dissimulatorio ex art. 641 c.p.
Il ricorso è manifestamente infondato, infatti, la doglianza è generica, attiene ad aspetti e
circostanze in fatto, dovendosi rammentare che in sede di giudizio di legittimità sono
e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto
della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento
impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli
elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente, a pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
40.3
Così deciso in Roma il 3442015
il Presidente
rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza