Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2639 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2639 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAURETTI EUGENIO N. IL 30/12/1961
avverso l’ordinanza n. 7/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINA, del
23/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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(ALAJ-Let, .2.9k 011,<,3 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 11/12/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23.1.2013 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Latina ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edili realizzate da Lauretti Eugenio, emesso dal Pubblico Ministero in sede di esecuzione della sentenza del 439/97 (emessa il 12.11.1997). Ha osservato che il ricorrente non aveva dedotto alcunché in ordine allo stato del procedimento di sanatoria (invocato a sostegno dell'istanza), e che comunque non vi era dell'iter amministrativo. 2. Avverso la decisione ricorre per Cassazione il difensore del Lauretti deducendo la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) e lett. e) cpp - Mancata Valutazione della certificazione del Dirigente UTC prot. n. 661/P del 4.1.2013 - Illogicità della motivazione. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato Come più volte affermato da questa Corte, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive sfugge alla regola del giudicato: è riesaminabile in sede esecutiva ove può essere revocato in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l'abbattimento del manufatto oppure può essere sospeso quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale. Pertanto, non è sufficiente, per neutralizzare l'ordine in esame, la mera possibilità che in tempo lontano- o, comunque, non prevedibile - saranno emanati atti favorevoli al condannato non potendosi rinviare indefinitivamente la tutela del territorio che l'ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 16686 del 05/03/2009 Cc. dep. 20/04/2009 ) Rv. 243463; Sez. 3, Sentenza n. 42978 del 17/10/2007 Cc. dep. 21/11/2007 Rv. 238145). Questi principi tendono a salvaguardare, in un armonico equilibrio, due interessi meritevoli di protezione: quello pubblico alla rapida riparazione del bene violato e quello del privato ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo favore (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 16686/2009 cit.; Cassazione Sezione terza sentenza 43878/2000). In tale contesto, il Giudice della esecuzione è tenuto ad una attenta disamina sui possibili esiti e sui tempi di definizione della procedura del condono per la cui pendenza lo istante aveva chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine. In particolare, il Giudice deve accertare: - il possibile risultato della richiesta di sanatoria e se esistano cause ostative alla sua concessione (in tale caso, deve decidere senza concedere una dilazione); 2 spazio per ravvisare l'astratta condonabilità dell'abuso e il probabile momento conclusivo - nella ipotesi di applicabilità del condono, valutare i tempi di definizione del procedimento avanti l'autorità o la giurisdizione amministrativa e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di una rapida definizione dello stesso. Nella fattispecie all'esame del Collegio, il Giudice dell'esecuzione ha effettuato il doveroso controllo all'esito del quale ha rilevato la genericità del ricorso non risultando dedotto alcunché sullo stato del procedimento di sanatoria ed ha osservato altresì che nulla si deduce dalla documentazione in atti sia per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione preposta alla 1 ravvisare l'astratta condégi ilità dell'opera ed il momento conclusivo dell'iter amministrativo, 3 precisando che una event ale concessione edilizia diviene efficace solo dopo il rilascio dell'amministrazione paesaggistica. . La conclusione è corretta ed in sintonia con la premessa dal momento che la prognosi sullo accoglimento del ricorso è negativa per la rilevata non condonabilità delle opere; su questo tema, di centrale rilevanza, i ricorrente non ha proposto specifiche censure essendosi limitato a richiamare un atto del Dirigente dell'UTC di Fondi con cui si chiedeva il deposito di relazione tecnica descrittiva e di documentazione. La motivazione sul tema è congrua e corretta e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Romal' 11.12.2013. tutela paesaggistica, sia sulla congruità dell'oblazione e che pertanto non vi è spazio per

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