Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2639 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2639 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NACCA MARCO N. IL 10/04/1983
avverso l’ordinanza n. 13161/2009 TRIB.SEZ.DIST. di
PORTOFERRAIO, del 23/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentiie-le conclusioni del PG Dott. 1 -“,0,0- (-9-“)c-‘)
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4

Uditi difensor Avv.;

L-

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.2.2012 il Tribunale di Livorno, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Nacca Marco
di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti di reato
giudicati con le seguenti sentenze: condanna del Tribunale di Noia del
5.4.2005 di condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il
delitto di rapina aggravata dall’uso di un coltello commessa in Pomigliano

pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per il delitto di rapina aggravata
dall’uso di un coltello commessa in Pomigliano d’Arco il 4.11.2004.
Avverso l’ordinanza di rigetto Nacca Marco personalmente ricorre
deducendo violazione degli artt.671 cod.proc.pen. e 81 cod.pen. e vizio
logico della motivazione: il giudice ha omesso di valutare le circostanze
considerate dalla giurisprudenza di legittimità quali indici rivelatori del
medesimo disegno criminoso; il diniego basato sulla distanza temporale
dei fatti è illogico atteso che le due rapine sono state compiute a distanza
di sei giorni l’una dall’altra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il

rigetto dell’istanza

di

applicazione della

disciplina

della

continuazione è essenzialmente motivato con il fatto che “i reati in
questione risultano commessi ad una certa distanza di tempo tra loro”.
L’argomentazione così formulata appare logicamente viziata, atteso che
il lasso temporale intercorrente tra i due episodi è di soli sei giorni e che
è assente ogni altra considerazione relativa ai parametri utilizzabili ai fini
della valutazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso ai
sensi dell’art.81 comma 2 cod.pen.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Livorno Sezione distaccata di Porto Ferraio.
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

d’Arco il 10.11.2004; condanna del Tribunale di Noia del 9.4.2008 alla

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