Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26388 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26388 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRO’ VINCENZO N. IL 01/05/1979
avverso la sentenza n. 2697/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato CRO’ Vincenzo, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe
riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 IA comma lett. e) cpp perché la Corte d’Appello non ha
correttamente ed adeguatamente vagliato le risultanze processuali.

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè la doglianza è del tutto generica non
essendo specificati i motivi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della

vizio di carenza o di contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione e le ragioni
specifiche che mettano in evidenza i suddetti vizi. Va inoltre segnalato che il ricorso in
esame esula del tutto dal contenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto
di genericità, dovendosi ribadire che:

“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di
ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza impugnata” [Cass. pen., sez.
III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957] e che: “È inammissibile il ricorso per

cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione
delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si
lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851 Ced Cass., rv.
246980].

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.3.2015

impugnazione. Il ricorrente non indica quali siano i punti della decisione connotati dal

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