Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26387 del 10/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26387 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCESE SERGIO N. IL 11/04/1964
avverso la sentenza n. 2366/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 10/03/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, vanno qui ribaditi i
seguenti principi per i quali: “La specifica e dettagliata motivazione in
ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le
espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»,
come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere”.
[Cass. pen., sez. II, 26.6.2009, n. 36245 in Ced Cass. Rv 245596] Le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Cass. pen. SU 25.2.2010, n.
10713 in Ced Cass., rv. 245931
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10.3.2015
L’imputato CACCESE Sergio, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;