Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26386 del 10/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26386 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPI JOSE’ CARLOS N. IL 19/03/1982
avverso la sentenza n. 5612/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 10/03/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, va qui ribadito che:
“La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura
media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena
congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere”. [Cass. pen., sez. Il,
26.6.2009, n. 36245 in Ced Cass. Rv 2455961
Ed ancora che:
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. [Cass. pen. SU 25.2.2010, n.
10713 in Ced Cass., rv. 245931]
Ed infine che:
Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è
rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta
alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo; pertanto nella
determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o
alcuni soltanto degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. purché della scelta
decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione. [Cass. pen.,
sez. IV, 15.2.2007, Usala]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
L’imputato CAMPI Josè Carlos, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento all’ indicazione dei criteri
con i quali è stata determinata la pena;
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alle ragioni per le quali
non sono state riconosciute le attenuanti generiche.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10.3.2015