Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26385 del 10/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26385 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLARO MARIO N. IL 16/02/1974
avverso la sentenza n. 4894/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 10/03/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato CAVALLARO Mario, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp la mancanza della notificazione
dell’avviso della data del rinvio della udienza disposta ex art. 420 ter c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va infatti ribadito che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio
quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, posto che, in caso
contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente
designato in sostituzione ex art. 97 cod.proc.pen., il quale esercita i diritti ed assumere i
doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo. [Cass. .
51427/20131.
La doglianza della difesa è generica, limitandosi a richiamare l’assenza della nomina di un
sostituto processuale ex ar. 102 cod.proc.pen., senza che peraltro sia stata specificata la
modalità dello svolgimento dell’udienza nella quale sarebbe stato accordato il rinvio, né lo
specifico contenuto della relativa ordinanza. Il ricorso è quindi generico non rispettando il
precetto dell’art. 581 cod.proc.pen., conducente all’inammissibilità di cui all’art. 591
cod.proc.pen.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.3.2015
dell’udienza ex art.320 ter cod.proc.pen, ha diritto all’avviso della nuova udienza solo