Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26384 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26384 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI ANDREA N. IL 03/08/1979
avverso la sentenza n. 2398/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
13/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato BIANCHI Andrea, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione ex art. 606 IA comma lett. e) cpp. perché la sentenza non reca le
ragioni per le quali non ricorrono ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato

stata esaminata dalla Corte territoriale.
Va inoltre rammentato che “L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue
sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della
sentenza impugnata” [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957] ed
ancora che: “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero
non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a
verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata applicazione delle regole
della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez.
III, 2.3.2010, n. 16851 Ced Cass., rv. 246980].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso i

oma il 10.3.2015

Infatti, nel caso in esame, la doglianza è del tutto generica, poiché il ricorrente non ha
neppure specificata quale causa di proscioglimento che ex art. 129 c.p.p. non sarebbe

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