Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26382 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26382 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIOCCO FEDERICO N. IL 23/08/1968
avverso la sentenza n. 1924/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2013 la Corte di appello di Firenze ha
confermato la sentenza del 22 aprile 2011 del Tribunale di Firenze, che aveva
dichiarato Magliocco Federico colpevole del reato di cui all’art. 2 legge n. 1423
del 1956, a lui contestato per essere stato sorpreso il 30 aprile 2008 e il 5
giugno 2008 nel territorio del comune di Firenze, nonostante l’ordine impartitogli
dal Questore di non farvi rientro per il periodo di tre anni, e l’aveva condannato,

continuazione, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto mancanza e/o illogicità della motivazione in
relazione alla questione devoluta della omessa comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, alla mancata
specificazione delle ragioni di urgenza qualificate che avevano giustificato
l’omessa comunicazione e alla mancata illustrazione della sua pericolosità per la
sicurezza pubblica.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati.
2. La comunicazione all’interessato, ai sensi dell’art. 7 legge n. 241 del
1990, dell’avvio del procedimento finalizzato alla emanazione del provvedimento
di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 legge n. 1423 del
1956, può essere omessa non già perché manchi un “iter” amministrativo nel
quale l’interessato possa interloquire, ma perché sussistono ragioni di urgenza,
non eliminabili con strumenti di natura cautelare che la legge non prevede,
trattandosi di un provvedimento che è adottato nei confronti di persone
pericolose per la sicurezza pubblica, ossia di persone che, ove non allontanate
immediatamente dal luogo in cui operano, possono, con elevata probabilità,
continuare a delinquere, compromettendo le esigenze di ordine pubblico.
Si tratta, del resto, di un procedimento che si esaurisce nella emissione del
provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d’ufficio, senza il
compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l’intervento
dell’interessato (tra le altre, Sez. 1, n. 10103 del 19/06/1998, dep. 25/09/1998,
2

esclusa la contestata recidiva e ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della

Cantarella, Rv. 211398; Sez. 1, n. 29970 del 17/01/2002, dep. 26/08/2002,
Spadafora, Rv. 222084; Sez. I, n. 27053 del 19/05/2004, dep. 16/06/2004,
Ferraro, Rv. 228943; Sez. 1, n.950 del 08/11/2011, dep. 13/01/2012, Raiola,
Rv. 251670).
3. Deve anche rilevarsi che, in tema di contravvenzione al provvedimento
del Questore, il Giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di
pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un
inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo.

provvedimento, consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di
legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene
desunto il giudizio di pericolosità del soggetto (tra le altre, Sez. 1, n. 664 del
09/12/1999, dep. 19/01/2000, Cozzolino A., Rv. 215243; Sez. 1, n. 248 del
13/12/2007, dep. 07/01/2008, Luciani, Rv. 238767; Sez. 1, n. 28549 del
18/06/2008, dep. 10/07/2008, Girola e altro, Rv. 241084).
Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente
motivato in ordine ai profili di pericolosità sociale, come è avvenuto nella specie,
contenendo una esaustiva e dettagliata descrizione della condotta dell’imputato,
assunta a indicazione della sua condizione di persona socialmente pericolosa,
secondo la logica analisi della sentenza, esso non può essere disapplicato.
4.

La rilevata inammissibilità del ricorso, avendo precluso la corretta

instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione
(Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164), non
consente di rilevare di ufficio l’intervenuto decorso del termine di prescrizione in
data successiva alla sentenza impugnata.
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore

DIE

Il Pre idente

Al Giudice, al contrario, è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul

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