Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26381 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26381 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORNO ANGELO N. IL 18/01/1966
avverso la sentenza n. 7753/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 marzo 2013 la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza dell’8 febbraio 2012 del Tribunale di Rimini, che aveva
dichiarato Giorno Angelo colpevole del reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del
1956 per essere stato sorpreso il 5 maggio 2008 nel comune di Rimini, da cui

l’aveva condannato alla pena di mesi due di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per avvenuta prescrizione, per non
avere commesso il fatto essendosi limitato a transitare per la stazione ferroviaria
di Rimini per altra destinazione e per essere stato già condannato per sei volte
tra il 2007 e il 2008 per lo stesso reato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Le censure svolte, in punto responsabilità, non sono correlate con le
adeguate valutazioni svolte in fatto e in diritto dalla Corte di appello, che ha
svolto coerente e logica risposta alla prospettata questione del “mero transito”
del contravventore nel territorio “interdetto”.
Il ricorrente, dissentendo genericamente da tali argomentazioni, tende,
invece, a provocare una nuova lettura della riproposta vicenda, ma una tale
prospettazione, del tutto infondata in diritto, è estranea per le sue connotazioni
di merito al sindacato di legittimità.
3. La pluralità delle violazioni degli obblighi imposti con vari fogli di via,
rappresentata nella sentenza sulla base delle emergenze del certificato del
casellario giudiziale come ostativa alla concessione delle attenuanti generiche e
di ogni altro beneficio di legge, non può essere in alcun modo invocata a
fondamento di una affermata illegittima reiterazione della condanna con

“la

stessa motivazione”.
4.

Priva di alcuna fondatezza è, infine, la deduzione della intervenuta

prescrizione del reato, non essendo decorso il relativo termine alla data della
pronuncia della sentenza di appello, mentre il suo eventuale successivo
compimento non può essere rilevato in questa sede, avendo la inammissibilità

2

era stato allontanato con provvedimento del Questore del 31 marzo 2006, e

delle ulteriori ragioni di censura precluso la corretta instaurazione dinanzi a
questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -per i profili di colpa
correlati alla irritualità dell’impugnazione- al versamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in mille
euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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