Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26380 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26380 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APETROAEI VASILE N. IL 19/02/1974
avverso la sentenza n. 193/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 maggio 2013, ha
confermato la sentenza del 23 aprile 2012 del Tribunale di Bologna, che aveva
dichiarato Apetroaei Vasile colpevole dei reati di tentato omicidio e di lesioni
aggravate in danno rispettivamente di Moisi Iuliana e di Gambetti Luigi (capi A e
B), e del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo C), commessi in Imola

alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.
La Corte riteneva adeguatamente spiegata la ragione della esclusione della
rilevanza probatoria della teste dedotta dalla difesa, giudicava corretta la
qualificazione del fatto ascritto in termini di tentato omicidio, apprezzava la
condotta processuale dell’imputato come giustificativa del diniego delle
attenuanti generiche e rilevava la corrispondenza della pena irrogata per il
tentato omicidio al minimo edittale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
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motivazione in ordine alla esclusa rilevanza probatoria del suo alibi e della
deposizione della teste Sinca Ionut, alla operata ricostruzione della dinamica del
fatto ascrittogli in danno di Moisi Iuliana, alla sua qualificazione giuridica come
tentato omicidio, j alla mancata concessione delle attenuanti generiche.CALL

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il 26 agosto 2011, e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione tra i reati,

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nttna V,….42, —
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente, in ordine alla valutazione dell’alibi
offerto e della deposizione della teste a discarico e all’analisi e alla qualificazione
giuridica del fatto commesso in danno di Moisi Iuliana, riproducono gli argomenti
prospettati nel gravame, ai quali la Corte di appello ha dato adeguate e
argomentate risposte, esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e per la
loro logica congruenza alle risultanze del quadro probatorio, e corrette in diritto,
per la esatta interpretazione e applicazione dei principi di diritto fissati da questa
Corte.

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Il ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un diffuso dissenso di
merito rispetto alla ricostruzione dei dati fattuali e alle risposte ricevute e
opponendo la sua analisi degli elementi probatori, una nuova lettura degli aspetti
attinenti alle circostanze del fatto ascrittogli quale tentato omicidio, al fine di
pervenire, attraverso la prospettata alternativa disamina del materiale
probatorio, al diverso inquadramento giuridico del fatto e alla diversa valutazione
dell’elemento soggettivo del reato.
Una tale prospettazione, che non si correla alle linee argomentative della

apprezzamenti di merito, non è consentita in sede d’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, non viziato da alcun profilo di manifesta
illogicità e ragionevolmente riferito alle emergenze processuali in coerenza con
l’analisi delle obiezioni difensive, e si sostanzia, pertanto, in censura diversa da
quella esperibile per legge con il ricorso per cassazione, inammissibile ai sensi
dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Non ha alcun fondamento la censura afferente al rigetto della richiesta di
concessione delle attenuanti generichet, a.LQ.

£(4»i”.441(-4.13-1

La sentenza
sentenza impugnata, con plausibile motivazione, ha attribuito rilevanza
decisiva sul punto alla espressa valutazione negativa della condotta processuale
dell’imputato, che è risultata tesa a “ingannare l’amministrazione della giustizia

procurandosi un falso alibi”.
Né il ricorrente, che ha lamentato l’omessa adeguata motivazione del
disposto rigetto della sua richiesta, ha specificamente contestato le ragioni della
decisione e ha evidenziato, anche in questa sede, alcun significativo e concreto
elemento, valutabile positivamente a suo favore, non valutato.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

decisione, che si intende censurare, e si traduce nella rivisitazione di

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