Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2638 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2638 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SAVOCA FRANCESCO N. IL 01/11/1969
avverso l’ordinanza n. 1188/1997 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
14/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/ettite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

44191

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 14.3.2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta di Savoca Francesco di revoca, per intervenuta abolizione del
reato a norma dell’art.673 cod.proc.pen., della condanna alla pena di lire
un milione di ammenda irrogata con decreto penale del 10.11-1997 per

dell’obbligo di munirsi di licenza per la gestione di attività di tiro a
segno). Il richiedente assumeva che, a seguito della la sentenza della
Corte Cost.n.56 del 1970 che aveva dichiarato la parziale illegittimità
costituzionale dell’art.68 T.U.L.P.S., non era più necessaria la licenza del
prefetto per l’apertura di un campo di tiro a segno.
Il Tribunale rigettava l’istanza sul rilievo che, ai fini del giudizio sulla
intervenuta abrogazione del reato, era necessario il compimento di una
attività valutativa non consentita al giudice dell’esecuzione.
Ricorre il difensore deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione: nessun limite sussiste in capo al giudice dell’esecuzione nel
momento in cui è chiamato a decidere in ordine ad istanze aventi ad
oggetto la richiesta di revoca di sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che a norma degli artt.2 comma 2 cod.pen. e 673
cod.proc.pen. l’abolizione del reato capace di elidere il giudicato penale è
quella intervenuta posteriormente alla pronuncia irrevocabile di
condanna, si rileva la correttezza dell’assunto del giudice secondo cui in
tema di revoca della sentenza per “aboliti° criminis” ai sensi dell’art. 673
cod. proc. pen., anche ritenendo che l’istituto possa operare quando
l’abolizione del reato sia intervenuta prima della sentenza irrevocabile di
condanna, deve tuttavia escludersi la detta operatività nel caso in cui
essa richieda, da parte del giudice dell’esecuzione, non un riscontro
meramente ricognitivo dell’intervenuta perdita di efficacia della norma
Incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, ma una indagine
valutativa in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni cui è
subordinata la produzione dell’effetto abrogativo. (Sez. 1, n. 5480 del

il reato previsto dall’art.31 della legge n.110 del 1975 ( violazione

02/11/1995 – dep. 12/07/1996, Magnani, Rv. 205318; conforme Sez. 1,
n. 27300 del 05/07/2005, Maiello, Rv. 232002).
Nel caso in esame il giudice del merito, con motivazione immune da
vizi logici, ha ritenuto che dalla dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale dell’art.68 T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive la
necessità della licenza del questore per i trattenimenti in luoghi pubblici o
aperti al pubblico non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, non

ricognitivo” e privo di ogni componente valutativa, l’intervenuta
abrogazione della diversa fattispecie di reato proprio prevista dall’art.31
legge n.110 del 1975 in materia di vigilanza sulle attività di tiro a segno.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna Savoca Francesco al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 11.12.2012

sia dato desumere, attraverso un percorso argomentativo “meramente

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