Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26379 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26379 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POPOINETE DORU N. IL 25/08/1976
avverso la sentenza n. 1587/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 aprile 2012 il Tribunale di Reggio Calabria ha
dichiarato Popoinete Doru colpevole dei delitti di cui agli artt. 56, 575 e 577 n. 3
cod. pen. (capo A) e agli artt. 61 n. 2 e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B), e l’ha
condannato, ritenuti i reati unificati dal vincolo della continuazione ed escluso
l’aumento per la contestata recidiva, alla pena di anni sette e mesi due di

2. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 5 marzo 2013, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha
escluso l’aggravante della premeditazione e ha riconosciuto all’imputato
appellante le attenuanti generiche, rideterminando la pena in anni cinque e mesi
due di reclusione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha eccepito la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed
e) , cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile, poiché la conferma, con la sentenza di appello, della
determinazione della pena base per il più grave reato di tentato omicidio,
effettuata in primo grado in misura corrispondente al minimo edittale, non
richiedeva alcuna specifica motivazione.
Né il ricorrente, genericamente dolendosi dell’omesso apprezzamento dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. in tema di commisurazione della pena, si è in
alcun modo correlato alla decisione impugnata, che, movendo dall’indicato
minimo edittale della pena base (pari ad anni sette di reclusione), ha
motivatamente contenuto in due anni, in considerazione della gravità
dell’accoltellamento, l’incidenza delle riconosciute attenuanti generiche, e ha
confermato in due mesi il non contestato disposto aumento per il reato-satellite.
2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al

2

reclusione

versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

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