Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26378 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26378 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIASCO NICOLA N. IL 22/05/1980
avverso la sentenza n. 1602/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 aprile 2013 la Corte di appello di Lecce ha
confermato la sentenza del 27 maggio 2010 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi,
che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Biasco Nicola responsabile
del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 9, comma 2, legge n. 1423 del

diminuente per il rito, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, rigettando
la richiesta di riconoscimento della continuazione con analogo reato, giudicato
con sentenza del 24 ottobre 2008 del Tribunale di Brindisi, e quella di
concessione delle attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 81 cod.
pen. e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione
all’escluso riconoscimento della “continuazione esterna” tra il reato oggetto del
processo e quello di cui alla sentenza del 24 ottobre 2008 del Tribunale di
Brindisi, già passata in giudicato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Le censure, che attengono al contestato diniego del vincolo della

continuazione tra le violazioni del 18 e 19 novembre 2009, per le quali il
ricorrente è sub iudice, e la violazione del 23 ottobre 2008, per la quale lo stesso
ha patteggiato la pena di un anno di reclusione, interamente espiata il 22 ottobre
2009, con ripristino, dal giorno successivo, della misura di prevenzione
personale, sono state, infatti, formulate in modo aspecifico senza correlazione
con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza impugnata, che
ha dato logiche e adeguate risposte alle censure oggetto del primo motivo di
appello.
Il ricorrente, infatti, mentre si duole genericamente dell’omesso
apprezzamento della omogeneità delle violazioni e della loro contestualità
spazio-temporale, esprime un, del pari generico, diffuso dissenso, in termini di
2

1956, e l’aveva condannato, ritenuta la recidiva contestata e applicata la

mera contrapposizione argomentativa, rispetto alla motivata rappresentazione,
nella sentenza, della non ravvisabilità tra le distinte violazioni di un medesimo e
originario disegno criminoso, sul quale poggia l’istituto della continuazione.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e -per i profili di colpa correlati alla irritualità della impugnazione- al versamento
della somma, ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

P.Q.M.

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