Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26377 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26377 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOGAVERO ANTONIO N. IL 11/12/1984
avverso la sentenza n. 3196/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il 17 luglio 2013
il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha applicato a Mogavero Antonio, in relazione al
reato di cui all’art. 2, in relazione agli artt. 1 e 7, legge n. 895 del 1967, ritenuta
la continuazione interna tra i fatti contestati (possesso illegale di due armi e di

anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, disponendo la
confisca di quanto in sequestro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
denunciando, con il primo, inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l’omessa valutazione degli
elementi che potevano giustificare un suo proscioglimento, e, con il secondo
motivo, erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., per l’illegittimo aumento della pena base a titolo di
continuazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo

processuale in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei detti aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né può dolersi della entità della
pena da esso stesso sollecitata e della complessiva adeguatezza del trattamento
concordato.

2

munizionamento), la pena, concordata fra le parti e condizionalmente sospesa, di

3. Nel caso di specie, i motivi di ricorso appaiono privi di specificità e sono,
comunque, manifestamente infondati, atteso che il Giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto fra le parti, riconoscendo la
congruità della pena, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e la
correttezza della qualificazione giuridica del fatto, e ha escluso, richiamando le
emergenze processuali, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una
sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in

adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999,
dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214637).
4. Né la pena concordata può definirsi illegale in dipendenza del disposto
aumento della pena base ai sensi dell’art. 81 cod. pen., che invece, secondo il
ricorrente, non sarebbe applicabile ove sia contestata la detenzione illegale di più
armi in un unico contesto, secondo i principi di diritto affermati in questa sede.
4.1. Mentre, infatti, il ricorrente non considera che il principio di diritto tratto
dalla giurisprudenza invocata (tra le altre, Sez. 1, n. 4353 del 17/01/2006,
dep. 02/02/2006, P.G. in proc. Ciervo, Rv. 233437), in seguito riconfermata (tra
le altre Sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, dep. 15/12/2010, Di Rosolini, Rv.
249053), riguarda la detenzione di più armi in un unico contesto, che “non

costituisce un reato continuato, ma un singolo reato”, e non la detenzione delle
munizioni, pure ascrittagli, la stessa giurisprudenza rimarca che la indicata
detenzione di più armi “può avere rilevanza solo ai fini della determinazione della

pena”.
È, pertanto, evidente che la questione dedotta attiene, nella sostanza, a una
incongrua distribuzione della entità della pena patteggiata, che il ricorrente non
ha, tuttavia, interesse concreto e attuale a dedurre.
4.2. La decisione del giudice che ratifica l’accordo corrisponde, invero,
all’interesse che il ricorrente ha ritenuto di soddisfare con la richiesta di
patteggiamento, non risulta posta in discussione la validità del consenso del
medesimo al’ patteggiamento e non è stata specificatamente indicata l’utilità
concreta perseguita con il mezzo di gravame sul punto (tra le altre, Sez. U, n.
4419 del 25/01/2005, dep. 08/02/2005, Gioia, Rv. 229982; Sez. 4, n. 16832 del
11/04/2008, dep. 23/04/2008, Karafi, Rv. 239543; Sez. 2, n. 17384 del
06/04/2011, dep. 05/05/2011, Coman, Rv. 250074).
5. Il ricorso deve essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

3

sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente

Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento -a favore della
Cassa delle ammende- di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in
millecinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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