Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26375 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26375 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LASSID FARID N. IL 03/03/1974
avverso la sentenza n. 73/2010 GIUDICE DI PACE di CAPUA, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

ID

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 maggio 2012 il Giudice di pace di Capua ha
dichiarato Lassíd Farid responsabile del reato di cui all’art.

10-bis d.lgs. n. 286

del 1998, accertato in Castelvolturno il 16 marzo 2010, per avere fatto ingresso
o essersi comunque trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi
vigenti in materia, e l’ha condannato alla pena di euro cinquemila di ammenda,

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, con il primo
motivo, in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie contravvenzionale
ascritta e, con il secondo motivo, in relazione all’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 e
all’art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000 con riguardo alla disposta espulsione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, non ricorrendo la
violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati dal ricorrente.
1.1. La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione della disposizione
incriminatrice dell’ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello
Stato, di cui all’art.10-bis d.lgs. n.286 del 1998, inserito dalla legge n. 94 del
2009, ha logicamente rilevato e argomentato, in coerenza con le risultanze della
deposizione del teste Fabrizi e della documentazione acquisita, che l’imputato al
momento del suo controllo non era in possesso del permesso di soggiorno e ha
ritenuto, per tale ragione, provata la responsabilità penale del medesimo in
ordine al reato ascritto.
1.2. Tali argomentazioni sono conformi ai principi fissati dalla sentenza del 6
dicembre 2012 della Corte di giustizia intervenendo sulla domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta, nel procedimento penale a carico di Md Sagor, dal
Tribunale di Rovigo (causa C-430/11), e ai principi già affermati da questa Corte,
che ha condivisibilmente rimarcato che la contestata fattispecie
contravvenzionale non comporta alcun intralcio alla finalità primaria, perseguita
dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è di
agevolare e assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri
extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non è in contrasto con

aggiungendo che nulla ostava alla espulsione.

l’art. 7, par. 1 della medesima direttiva, che, nel porre un termine compreso tra
sette e trenta giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non
per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato (tra le altre, Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011,
dep. 13/01/2012, Gueye, Rv. 251671; Sez. 1, n. 22963 del 22/05/2013,
dep. 27/05/2013, P.G. in proc. Gumeniuk, Rv. 256485; Sez. 1, n. 35749 del
05/07/2013, dep. 29/08/2013, P.G. in proc. Bakali, Rv. 256757; Sez. 1, n.
35587 del 17/07/2013, dep. 27/08/2013, P.G. in proc. Hu Yan, Rv. 256786).

che, generiche nella parte in cui denunciano l’omessa correlazione della decisione
impugnata con i principi comunitari, sono invasive di non incongrue valutazioni di
merito nella parte in cui censurano l’analisi delle risultanze processuali riferite al
caso concreto.
2. Il secondo motivo è inammissibile, perché sviluppa osservazioni generiche
non correlate con le ragioni della decisione, che non ha adottato un
provvedimento applicativo -nei confronti del ricorrente- della espulsione dal
territorio dello Stato a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione,
ai sensi dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000 e dell’art.16 d.lgs. n. 286 del
1998, tale non essendo la enunciazione in motivazione e nel dispositivo che

“nulla osta all’espulsione”.
Né il ricorrente ha illustrato il suo interesse a dolersi dell’omesso esercizio
da parte del Giudice di pace del potere discrezionale di sostituire la pena irrogata
con la misura della espulsione, previa verifica delle situazioni e condizioni
normativamente presupposte.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento -in favore della Cassa delle ammende- di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in mille euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

1.2. La motivazione della sentenza resiste alle censure svolte dal ricorrente,

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