Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26374 del 12/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26374 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIGONI GIANNI N. IL 10/09/1949
avverso la sentenza n. 203/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SENIGALLIA, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2013 il Tribunale di Ancona – sezione
distaccata di Senigallia ha dichiarato Vigoni Gianni responsabile del reato di cui
all’art. 651 cod. pen., commesso in Belvedere Ostrense il 19 giugno 2008, e l’ha
condannato alla pena di euro cento di ammenda, mentre l’ha assolto per

2.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto appello con atto

sottoscritto da esso stesso e dal suo difensore di fiducia, chiedendo l’assoluzione
dal reato ascritto, poiché al comportamento tenuto, consistito nell’avere
soprasseduto nella esibizione del documento di identità, non era applicabile l’art.
651 cod. proc. pen., ma, ove ritenuto antigiuridico, l’art. 4 T.U.L.P.S.
3. L’adita Corte di appello di Ancona, qualificata l’impugnazione come ricorso
per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per quanto
di competenza.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2. All’imputato è stato, infatti, contestato di essersi rifiutato di declinare le
proprie generalità al pubblico ufficiale che gliene aveva fatto richiesta e di
mostrare un documento di identificazione, e a fronte di tale addebito, che il
Tribunale ha coerentemente valutato in diritto e con congruo riferimento ai dati
fattuali tratti dalle deposizioni dei testi Fortuna Fausto e Stefani Vanessa, le
censure del ricorrente, che ha opposto una nuova lettura delle emergenze
processuali e reclamato un diverso apprezzamento in diritto delle stesse, si
traducono in un sindacato di merito, che, se può essere oggetto del mezzo di
impugnazione illegittimamente scelto, non è consentito per legge in sede di
legittimità, e in considerazioni in diritto non pertinenti all’analisi ricostruttiva del
fatto.
3.

La rilevata inammissibilità del ricorso, avendo precluso la corretta

instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione
(Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164), non

insussistenza del fatto dal reato di cui all’art. 336 cod. pen.

consente di rilevare, d’ufficio, l’intervenuto decorso del termine di prescrizione in
data successiva alla sentenza di condanna.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento, a favore della Cassa delle ammende, di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in mille euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA