Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26373 del 12/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26373 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARANGELO VITTORIO N. IL 21/01/1964
avverso il decreto n. 5/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2014
RITENUTO IN FATTO
11 Con decreto del 27 giugno 2013, la Corte di appello di Lecce ha rigettato
l’appello proposto nell’interesse di Carangelo Vittorio avverso il decreto del 9-12
luglio 2012 del Tribunale di Lecce, che aveva applicato allo stesso la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente
sorveglianza speciale per tre anni, di essere stato controllato una sola volta con
due diverse persone senza dar luogo a sospetti, di avere sempre lavorato
onestamente e di avere commesso l’unico reato “dopo 5 anni”.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
wou. eiowie mità tme eitfr . 06 i cou.„<„, 1. Il ricorso è intatztsi Zet.44va
2. Le censu 3, ono, infatti, del tutto generiche nel loro contenuto e prive di correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella decisione
impugnata.
Tale assenza di collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l'impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di
consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio
sindacato.
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e -per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione- al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in mille euro. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 g• .4---- l'interessato Carangelo che ha rappresentato di avere già scontato la