Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26372 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26372 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIARROCCHI EMANUELE N. IL 17/06/1978
avverso la sentenza n. 2012/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 novembre 2012, la Corte di appello di Ancona ha
confermato la sentenza del 15 dicembre 2008 del Tribunale di Ascoli Piceno, che
aveva dichiarato Ciarrocchi Emanuele colpevole del reato di cui all’art. 9, comma
2, legge n. 1423 del 1956, accertato in Ascoli Piceno il 31 ottobre 2007, e, non

reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi,
denunciando, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta integrazione del reato
ascritto, e, con il secondo motivo, inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Le censure sviluppate, con il primo motivo, in punto responsabilità

riproducono gli argomenti che hanno formato oggetto di esame da parte della
Corte di appello, che, ripercorrendo le risultanze della istruttoria dibattimentale,
ha dato adeguate e argomentate risposte alle ragioni opposte dall’imputato con
l’atto di appello e successivamente.
Il ricorrente tende, invece, sostanzialmente a provocare -postulando
l’erroneo apprezzamento della sua condotta ed esprimendo un diffuso dissenso
rispetto alla ricostruzione dei dati di fatto e all’analisi degli elementi probatoriuna nuova lettura delle risultanze acquisite, e quindi un riesame della decisione
nel merito, non consentito in sede di legittimità.
3. Manifestamente infondato, e quindi inammissibile, è il secondo motivo,
con il quale il ricorrente afferma l’erroneità in diritto del diniego delle attenuanti
generiche.
Del tutto legittimamente infatti la Corte di appello ha valorizzato i precedenti
penali del ricorrente, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 cod.

2

applicata la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno di

pen., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., e ha ritenuto valutabile
negativamente anche la condotta processuale del medesimo, ragionevolmente
evidenziando la inconsistenza, oltre alla novità, della versione dei fatti introdotta
in appello tra i temi della discussione.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pres dente

ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

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