Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26371 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26371 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONSOLANDI GIANPAOLO N. IL 22/05/1974
avverso l’ordinanza n. 298/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
15/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 luglio 2013 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso a Consolandi Gianpaolo con
sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, emessa il 7 ottobre
2009 dal Tribunale di Bergamo, definitiva il 15 gennaio 2010, avendo il

Tribunale del 19 maggio 2011, alla pena di anni sei di reclusione per il reato di
cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., commesso il 6 luglio 2008.
Tale pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di
cui all’art. 163 cod. pen.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale,
rappresentando che la sentenza del 7 ottobre 2009 era stata pronunciata ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. e che la disciplina dettata dall’art. 168, comma 1, n.
2 cod. pen. non trovava applicazione quando non vi era sequenza di due
sentenze di condanna.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Giudice dell’esecuzione ha disposto, nei confronti del ricorrente, la
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessagli
con la sentenza del 7 ottobre 2009, definitiva il 15 gennaio 2010, con
argomentazioni adeguate, esaustive in fatto per la loro coerenza interna e per la
loro logica congruenza alle risultanze acquisite, e corrette in diritto, per l’esatta
interpretazione e applicazione dei principi di diritto in materia.
2.1. Invero, qualora a una condanna a pena sospesa segua, nei termini
previsti dall’art. 163, comma 1, cod. pen., decorrenti dalla data in cui la
sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile, una successiva
condanna irrevocabile, per delitto anteriormente commesso a pena che,
cumulata con la prima, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall’art. 163 cod. pen.,
è obbligatoria la revoca della concessa sospensione condizionale (tra le altre,
2

medesimo riportato altra condanna, con sentenza del G.u.p. dello stesso

Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, dep. 23/11/2005, Melignano, Rv. 232669;
Sez. 1, n. 42328 del 08/11/2007, dep. 15/11/2007, P.M. in proc. Orzano, Rv.
237874; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, dep. 10/12/2008, Peruzzini, Rv.
242036; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, dep. 09/10/2012, Mazzilli, Rv.
253368).
2.2. Non osta all’applicazione di tale principio la dedotta circostanza che la
prima sentenza sia stata di applicazione della pena, essendo la giurisprudenza di
questa Corte del pari univoca nel ritenere, motivatamente superando il diverso

che la sentenza di patteggiarnento, legislativamente equiparata a una sentenza
di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo
idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente
concessa (tra le altre, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 23/05/2006, Diop,
Rv. 233518; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, dep. 16/11/2007, Coltri, Rv.
237970; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 21/01/2008, P.G. in proc. Bada,
Rv. 238667).
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

precedente orientamento richiamato dal ricorrente a ragione delle sue censure,

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