Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26370 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26370 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALVESTITI FAUSTO N. IL 14/06/1954
avverso l’ordinanza n. 199/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 luglio 2013, la Corte di appello di Ancona, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso a Malvestiti Fausto con sentenza del 22 aprile
1997 del Tribunale di Fermo, irrevocabile il 9 luglio1997; ha applicato sulla pena

ai sensi della legge n. 241 del 2006, e ha respinto l’istanza, avanzata dal
condannato, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati
indicati nel provvedimento di cumulo delle pene emesso dal Procuratore
Generale presso la stessa Corte il 13 giugno 2013.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’interessato Malvestiti Fausto, che ne ha chiesto
l’annullamento nella parte relativa al rigetto della richiesta di applicazione
dell’istituto della continuazione, sulla base di unico motivo, con il quale ha
denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.
proc. pen. e carenza e illogicità della motivazione nella dimostrazione degli
elementi indicatori del reato continuato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ,

c) ed e) , cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il Giudice dell’esecuzione, facendo esatta interpretazione e corretta

applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, che ha
richiamato, ha valorizzato, con argomentazioni logiche e coerenti, l’ampia
distanza cronologica tra i fatti di bancarotta giudicati nelle due sentenze oggetto
della richiesta, commessi rispettivamente nel 1993 gli uni e nel 2001 gli altri, e
ha ritenuto tale circostanza ostativa, in mancanza di ulteriori dati rilevanti, alla
riconducibilità delle condotte ascritte a un sottostante specifica, unitaria e
originaria ideazione criminosa, sulla quale poggia l’istituto della continuazione.
Nel suo percorso argomentativo il Giudice ha ragionevolmente
rappresentato, dando esaustive risposte ai rilievi difensivi, che non
introducevano ragioni conducenti, con rigore probatorio, alla ravvisabilità di una
programmazione criminosa tra gli indicati reati i dati rappresentati, e attinenti al
2

complessivamente determinata il condono nella misura di anni tre di reclusione,

dissesto finanziario che aveva riguardato l’istante nel 1990, alla veste di
amministratore di fatto tenuta dal medesimo nelle società dichiarate fallite e
all’incidente stradale allo stesso occorso nel 1998 dopo il primo fallimento, che,
invece, ha apprezzato come dimostrativi di un sistema di vita connotato dalla
generica reiterazione di comportamenti penalmente illeciti.
3. Le linee argomentative dell’ordinanza resistono alle censure formulate con
il ricorso, che, premessi diffusi richiami ai principi di diritto in materia, si
risolvono nella prospettazione, in chiave di contrapposizione argomentativa, delle

nelle società dichiarate fallite, già congruamente apprezzate, proponendo una
diversa lettura e valutazione di merito degli stessi dati fattuali, secondo un
diverso modello argomentativo invasivo di un ambito fattuale, estraneo al
giudizio di legittimità.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -per i profili di colpa
correlati alla irritualità dell’impugnazione- al versamento della somma, ritenuta
congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

ragioni, correlate al ruolo di contabile-consulente esterno rivestito dal ricorrente

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