Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2637 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2637 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TIRINZONI SFIRIO N. IL 17/12/1933
avverso l’ordinanza n. 46/2011 TRIBUNALE di SONDRIO, del
15/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
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lette/~e le conclusioni del PG Dott. esuat ta.a~ c5-ZQ,Ce.,
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Uditi difensor Avv.;

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(13+-t—/12 e–027

Data Udienza: 11/12/2012

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione laddove il giudice non
aveva riconosciuto la continuazione tra gli omessi versamenti di ritenute fiscali e previdenziali
di cui alle sentenze del 2007 e del 2008 e quelli di cui alla sentenza del 2011, sull’assunto che
quest’ultima non sarebbe passata in giudicato e ciò sulla sola base di un attestato di cancelleria
nonostante che lo stesso giudice avesse ritenuto proprio per quel reato la sua competenza); 2)
violazione di legge e vizio di motivazione là dove il giudice aveva ritenuto estinti i reati del
1973 e 1988 (guida in stato di ebbrezza ed evasione in materia di imposte) per l’utile decorso
della sospensione condizionale della pena, invece che per la loro successiva depenalizzazione,
con il conseguente immotivato diniego di una nuova sospensione condizionale della pena unica
risultante dall’applicazione della continuazione (tra i reati per i quali era già stata riconosciuta e
quello di cui alla sentenza di patteggiamento del 2011).
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l’annullamento dell’ordinanza limitatamente
alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati giudicati nel 1973 e nel 1988 per intervenuta
depenalizzazione (declaratoria più favorevole al reo di quella di estinzione dei reati medesimi
per il decorso del termine della sospensione condizionale).
Il ricorso è fondato, laddove la declaratoria di estinzione dei reati del 1973 e del 1988 per il
decorso del termine di sospensione condizionale anzi che per la loro depenalizzazione (tuttavia
da verificare) non ha consentito al giudice dell’esecuzione di valutare le conseguenti possibilità,
ancor più favorevoli al reo, di applicare la sospensione condizionale, eventualmente unica, ad i
successivi reati giudicati, eventualmente riconosciuti (tutti o in parte) in continuazione tra loro,
ivi compreso l’ultimo (laddove definitivo).
Il giudice di merito verificherà pertanto i presupposti per la revoca delle condanne del 1973 e
del 1988 (art. 673 cpp) e, in caso positivo, valuterà se vi siano i requisiti per il riconoscimento
della continuazione tra tutti o parte dei reati successivi e per la sospensione condizionale della
loro pena (Cass, sez. III, sent. n. 13651 del 20/2/02, rv. 221368). In tal senso ed in tali limiti
l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice dell’esecuzione.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sondrio.
Roma, 11/12/12

Con ordinanza 15/12/11 il Tribunale di Sondrio, giudice dell’esecuzione, pronunciando su
istanza della difesa di Tirinzoni Sfirio, dichiarava estinti per il decorso dei termini ex art. 163 cp
i reati di cui a due condanne del 1973 e del 1988 (non influendo su di esse ulteriore condanna
del 2005) e riconosceva la continuazione fra i reati di cui a tre sentenze del 2007 e dell’ottobre
e del novembre 2008. Negava (oltre alla sospensione condizionale già due volte concessa) il
vincolo continuativo con il reato giudicato con la citata sentenza del 2005 (per minaccia) e con
il reato di cui ad una ulteriore sentenza (di patteggiamento) del 2011, non ancora passato in
giudicato.

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