Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26367 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26367 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTILE GIUSEPPE N. IL 09/07/1972
avverso l’ordinanza n. 6097/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Napoli
ha rigettato l’appello proposto da Cantile Giuseppe avverso il provvedimento del
12 luglio/7 settembre 2012, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere aveva disposto darsi esecuzione alla misura di sicurezza
della libertà vigilata per la durata di anni due, applicata nei confronti del

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato Cantile, che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) , cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 199 e segg. cod. proc. pen.,
mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’attualità della
pericolosità sociale, dolendosi che non si era tenuto adeguato conto della
risalenza nel tempo della condotta associativa e degli altri reati citati
nell’ordinanza, della insufficienza del generico richiamo alla gravità dei reati
commessi e della intervenuta esclusione, in sede di riesame, dell’aggravante di
cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 nel procedimento per il quale egli era in stato
di custodia cautelare.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il giudizio sulla pericolosità sociale è stato svolto dal Tribunale di

sorveglianza, in coerente applicazione dei principi di diritto fissati dalla
giurisprudenza di questa Corte, che ha richiamato e ha esattamente interpretato,
e in correlazione con il percorso argomentativo seguito dal Magistrato di
sorveglianza, che aveva ritenuto ancora attuale la pericolosità del condannato
nonostante le circostanze indicate dalla difesa.
L’analisi svolta, che ha valorizzato le ripercorse emergenze disponibili (i
precedenti penali e la loro natura, l’allarmante tenore delle informative del 12
luglio 2012 della Questura di Caserta, i precedenti di polizia, la sottoposizione a
misura di prevenzione personale, l’attuale restrizione carceraria per misura
cautelare per il reato di ricettazione, commesso in data successiva alla condanna
cui era riferita la misura di sicurezza e già giudicato con sentenza di condanna di
primo grado), ha ragionevolmente ritenuto tale corredo probatorio confermativo

medesimo con sentenza del 31 gennaio 2006 della Corte di appello di Napoli.

del giudizio di attualità della pericolosità sociale e dimostrativo di una stabile, e
non casuale né sporadica, devianza del ricorrente.
Il ricorrente tende, invece, a provocare, reiterando i rilievi già svolti e non
correlandosi con le risposte ricevute, coordinate con altre, non considerate,
specifiche emergenze, una nuova lettura di alcune circostanze fattuali al fine del
diverso apprezzamento della sua posizione personale, ma una tale
prospettazione, che si traduce nel sostanziale riesame del merito, non è
consentita con il ricorso di legittimità.

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e -per i profili di colpa
correlati alla irritualità dell’impugnazione- al versamento della somma, ritenuta
congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del

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