Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26366 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26366 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZO MAURIZIO N. IL 15/04/1969
avverso l’ordinanza n. 6686/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

!N CANCELLERIA

Sezione Vli Penale

23
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Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
dichiarato inefficace l’ordinanza del 6 dicembre 2011 del Tribunale di
sorveglianza di L’Aquila, che aveva concesso a Costanzo Maurizio l’affidamento in
prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla pena

disponendo per l’effetto la prosecuzione della espiazione della pena in regime
detentivo.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che il programma terapeutico
in atto seguito dall’affidato, dopo lo sfratto per morosità dell’immobile in cui era
la Comunità terapeutica che l’aveva inizialmente ospitato e in dipendenza della
indisponibilità di altre strutture comunitarie, non era idoneo a contenerne la
pericolosità, prevedendo la sua permanenza presso il domicilio e semplici esami
tossicologici settimanali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione con
riguardo alla circostanza che il programma per lui predisposto già prevedeva
anche un’attività lavorativa, che egli svolgeva da oltre un anno.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato la inefficacia dell’ordinanza
concessiva al ricorrente dell’affidamento terapeutico con argomentazioni
adeguate e logicamente congruenti alle risultanze acquisite e specificamente
ripercorse, in particolare rimarcando, a fronte della provata rilevante pericolosità
sociale del medesimo, la necessità della previsione del suo inserimento in
“contesti terapeutici strutturati dove attivare il processo di revisione del vissuto
tossicomanico”.
Tale apprezzamento resiste alle censure difensive, che, senza contestare le
ragioni argomentate poste a fondamento della decisione e nulla dire a proposito
della idoneità del programma terapeutico in rapporto al superamento della
tossicodipendenza, si limitano a enunciare il pregresso svolgimento di attività
2

di cui alla sentenza del 6 luglio 2007 della Corte di appello di L’Aquila,

lavorativa da parte del ricorrente, a conferma di una sua già goduta libertà di
movimento in vista di una rilettura nel merito della vicenda, estranea al
sindacato di legittimità.
3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

favore della Cassa delle ammende.

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