Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26365 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26365 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE STEFANO ALBERTO N. IL 23/03/1971
avverso l’ordinanza n. 4977/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 settembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di
Torino ha revocato nei confronti di De Stefano Alberto, con effetto dall’Il agosto
2013, l’affidamento in prova terapeutico al servizio sociale, disposto dallo stesso
Tribunale -ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990- con ordinanza del 13 dicembre
2011, ritenendo che la condotta tenuta dall’affidato, che aveva quantomeno

incompatibile con la prosecuzione della misura e che il suo carattere occasionale
ed episodico non aveva inficiato la validità del periodo pregresso.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc.
pen., risultante da testo del provvedimento impugnato e dalle dichiarazioni
assunte in sede di indagini difensive e acquisite al fascicolo processuale, che
avevano confermato la ricostruzione di quanto accaduto 1’11 agosto 2013, da lui
resa nella immediatezza del controllo.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revoca della misura

dell’affidamento terapeutico con argomentazioni adeguate, esaustive in fatto per
la loro coerenza interna e per la loro logica congruenza alle risultanze acquisite,
e corrette in diritto, per l’esatta interpretazione e applicazione dei principi di
diritto in materia.
Né, contrariamente a quanto opposto dal ricorrente, l’apprezzamento che il
Tribunale ha svolto delle argomentazioni difensive e delle dichiarazioni prodotte
come indagini difensive presenta vuoti argomentativi e palesi contraddizioni,
poiché il percorso motivazionale seguito rende esaustivo conto delle ragioni della
ritenuta non credibilità della versione resa (dazione di oggetti d’oro in sequestro
da parte dei soggetti indicati nella nota informativa per pagare la consumazione
della precedente cena consumata nel ristorante dell’affidato), mentre il
riferimento, opposto con il ricorso, alla destinazione del rinvenuto denaro in

2

integrato la violazione della prescrizione n. 5 di detta ordinanza, era

contanti al pagamento della retribuzione dei dipendenti, è del tutto generico e
privo di autosufficienza.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre !dente

P.Q.M.

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