Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26363 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26363 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARGANO NINO N. IL 15/11/1964
avverso l’ordinanza n. 412/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 marzo 2013 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
respinto il reclamo proposto da Argano Nino, in atto detenuto presso la Casa
circondariale di Napoli – Poggioreale, avverso l’ordinanza del 22 novembre 2012

della liberazione anticipata in relazione ai periodi di detenzione sofferti dal 14
luglio 2010 al 14 luglio 2012.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo
del suo difensore, l’interessato che ne ha chiesto l’annullamento ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi privi del requisito della
specificità.
1.1. Tale requisito, normativamente previsto dall’art. 581 lett. c) cod. proc.
pen., secondo il quale devono essere enunciati nell’atto di impugnazione “i

motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta”, trova la sua ragione d’essere nella necessità di
porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del
provvedimento impugnato, oggetto delle censure, e di esercitare il proprio
sindacato, inerendo al concetto stesso di

“motivo”

d’impugnazione

l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce.
Questo implica, a carico del titolare del diritto di impugnazione, non
solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti
determinati dell’atto impugnato, ma anche quello di esprimere un vaglio critico in
ordine a ciascuno di essi, formulando argomentazioni che espongano critiche
analitiche e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del
provvedimento impugnato, le quali siano capaci di contrastare quelle in esso
contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è carente o
errato.

2

del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che aveva negato allo stesso il beneficio

1.2. Non corrispondono, quindi, al requisito della specificità il motivo che
risulti intrinsecamente indeterminato o che difetti della necessaria, precisa e
concreta correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato, finendo con il potersi adattare alla impugnativa di un qualunque
provvedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 395298 del 30/09/2004,
dep. 11/10/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 19551 del 15/05/2008,
dep. 19/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,
dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568), né il motivo che si risolva nella

dalla corte di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep.
25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,
dep. 14/05/2009, Arnone, Rv. 243838), o il motivo che si limiti a enunciare
ragioni e argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in
modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (tra le altre,
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv.
244181; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, dep. 27/07/2010, P.G., P.C. in proc.
R., Rv. 247741).
1.3. Nella specie, il Tribunale, in risposta ai motivi del reclamo, ha
valorizzato, a ragione del diniego del chiesto beneficio penitenziario, le
emergenze della nota del 5 ottobre 2012 del P.M. di Napoli, attinenti alla
confermata attualità dei collegamenti del reclamante con il clan di appartenenza,
attestata anche dalla condanna del medesimo per il delitto di estorsione,
aggravato dal metodo mafioso; dagli esiti, pure ripercorsi, delle note informative
del 4 ottobre 2012 della Squadra Mobile di Napoli, e dalla pendenza di
procedimento nei confronti dello stesso per il reato di cui all’art. 416-bis cod.
pen., non incisa negativamente dall’annullamento, in sede di riesame,
dell’ordinanza custodiale.
1.4. Di tali argomentazioni il ricorrente non si è fatto alcun carico, e,
ignorandole, si è limitato a riproporre il contenuto dell’atto di reclamo e le
considerazioni fattuali in esso articolate, con l’aggiunta, in termini di generica
contrapposizione argomentativa, del riferimento operato dal Tribunale alla non
rilevanza dell’intervenuto annullamento dell’ordinanza cautelare per il reato
associativo.
2. Alla conseguente inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

3

pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Pre idente

Il Consigliere estensore

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