Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26362 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26362 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALOUY MOHAMED N. IL 30/09/1980
avverso l’ordinanza n. 3414/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 luglio 2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha
respinto il reclamo proposto da Alouy Mohamed avverso il decreto del 28 maggio
2013 del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che aveva disposto nei suoi
confronti l’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 16, comma 5,

legge, puntualmente riscontrate nel provvedimento opposto e motivatamente
ripercorse alla luce delle svolte ragioni di censura.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento per manifesta
illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente, oltre a introdurre generici riferimenti
fattuali a una sua affermata situazione lavorativa e familiare in Italia,
riproducono sostanzialmente gli argomenti prospettati nel reclamo, ai quali il
Tribunale ha dato adeguate e congruenti risposte, non oggetto di specifica
contestazione.
Nell’ordinanza si è, infatti, evidenziato, con corretta interpretazione del testo
normativo e con logico iter argomentativo, che il detenuto non aveva presentato
domanda di asilo politico per motivi di persecuzione religiosa e non aveva
allegato alcunché circa l’effetto pericolo per la propria incolumità nel suo Paese,
si è ragionevolmente rimarcata la pericolosità sociale dallo stesso manifestata
nel periodo di permanenza sul territorio nazionale, e si è esattamente rilevato
che l’eccepita pendenza del ricorso amministrativo avverso il decreto di revoca
del permesso di soggiorno non giustificava la sospensione necessaria del
processo di sorveglianza.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e -per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione- al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in mille euro.
2

d.lgs. n. 286 del 1998, rilevando che sussistevano le condizioni fissate dalla

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Pre idente

Il Consigliere estensore

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