Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26361 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26361 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARONE ANTONIO N. IL 17/12/1976
avverso l’ordinanza n. 105/2012 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Lt

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 dicembre 2012 il Tribunale di Benevento, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Barone
Antonio, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati
giudicati con le sentenze indicate nella richiesta, avuto riguardo alla mancanza di
elementi probativi della riconducibilità delle condotte tenute dall’istante a un
originario e unitario disegno criminoso.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

erroneamente valutata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il 27 dicembre 2013 è pervenuta in cancelleria istanza dell’interessato
volta a sollecitare la valutazione della sua istanza, che il Tribunale ha esaminato
con motivazione non “sufficientemente valida”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, dovendo considerarsi non specifica la censura
svolta con il ricorso e reiterata con l’istanza successiva,
Le censure, che esprimono una critica generica adattabile all’impugnativa di
un qualunque provvedimento, e non una critica puntuale avverso l’ordinanza
oggetto di ricorso, sono, infatti, prive di correlazione con gli elementi evidenziati
e le ragioni argomentate della stessa, impedendo di ritenere rispettati i requisiti
di forma e di contenuto minimo voluti per ogni sorta d’impugnazione dall’art. 581
cod. proc. pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e -per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione- al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in mille euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12

•.

personalmente l’interessato, che ha chiesto il riesame della richiesta perché

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