Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26360 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26360 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDERRAZAK RACHIDI N. IL 31/07/1972
avverso l’ordinanza n. 4604/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 agosto 2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha
rigettato l’opposizione proposta da Abderrazak Rachidi avverso l’ordinanza del 15
luglio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che aveva disposto nei

d.lgs. n. 286 del 1998, rilevando che sussistevano le condizioni fissate dalla
legge, puntualmente riscontrate nel provvedimento opposto e non contestate, e
che tra le stesse non rientrava la dedotta possibile perdita da parte
dell’opponente dei riferiti sostegni affettivi in Italia.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento, insistendo
nell’accoglimento della richiesta di “non applicazione delle norme in materia di

espulsione”.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono sostanzialmente gli

argomenti prospettati nel reclamo, ai quali il Tribunale ha dato adeguata
risposta, evidenziando, con corretta interpretazione del testo normativo e con
logica valutazione della situazione rappresentata dall’opponente, l’estraneità
della stessa alle condizioni da apprezzare al fine dell’adozione della misura
applicata.
Il ricorrente, che ha contrapposto il suo possibile inserimento nel nucleo
familiare dei congiunti più prossimi, stabilmente domiciliati a Milano, ha chiesto
sostanzialmente una diversa valutazione in fatto della sua vicenda personale,
senza sottoporre a specifica critica le ragioni della decisione.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e -per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione- al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in mille euro.

2

suoi confronti l’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 16, comma 5,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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