Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26358 del 12/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26358 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAGGIANO GIANCARLO N. IL 27/11/1972
avverso l’ordinanza n. 2268/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 15 maggio 2013,
ha rigettato il reclamo proposto da Daggiano Giancarlo avverso l’ordinanza del 5
aprile 2013 del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che aveva concesso al
medesimo il beneficio della liberazione anticipata in relazione al semestre di pena
espiata dal 24 settembre 2011 al 24 marzo 2012, rigettando invece l’istanza in
un episodio disciplinare, occorso il 19 ottobre 2012 e sanzionato con la
esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni sei.
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente l’interessato, che ha rappresentato che il rigetto parziale della
sua richiesta non era giustificato per essere avvenuta l’infrazione contestagli nel
semestre successivo, da considerarsi
“terzo”
rispetto a quello oggetto di
valutazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. In data 5 novembre 2013 è pervenuta in cancelleria istanza del ricorrente
volta a conoscere la sezione e la data dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.
Il Tribunale, nel verificare la sussistenza delle condizioni per la
concessione del beneficio della liberazione anticipata, ha correttamente valutato
la condotta del richiedente connotata da un episodio disciplinare, e ha
legittimamente ritenuto tale fatto, avvenuto in data immediatamente successiva
alla scadenza del semestre richiesto, incidente negativamente sulla valutazione
da compiersi e refluente sul periodo pregresso, perché grave e indicativo della
partecipazione formale, e non reale, del medesimo richiedente all’opera di
rieducazione intrapresa nei suoi confronti per tutto il periodo in valutazione.
Le censure opposte dal ricorrente prospettano, in termini generici, soltanto
una diversa lettura e interpretazione dello stesso dato fattuale in rapporto alla
sua cadenza temporale, ma una richiesta di rivalutazione del merito di questo
tipo non è consentita in sede di legittimità.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a
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relazione al semestre dal 24 marzo 2012 al 24 settembre 2012 in dipendenza di
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento -a favore della Cassa delle ammende- di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in mille euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
ammende.