Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26357 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26357 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO GREGORIO N. IL 29/04/1954
avverso il decreto n. 171/2013 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
14/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

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Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 14 agosto 2013 il Tribunale di Agrigento ha autorizzato
Lombardo Giuseppe, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune
di Favara, a lasciare detto comune per recarsi presso la propria abitazione estiva,
sita in Agrigento, dalle ore otto alle ore diciotto nei giorni di lunedì, mercoledì e

agosto 2013, bagni di sabbia calda, indicando le prescrizioni da seguire.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione
di legge ed erroneità del provvedimento, per avere il Tribunale, omettendo di
disporre perizia medica, deciso immotivatamente tempi e modi di una cura non
giustificata dalla insufficienza della documentazione medica allegata dall’istante.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere il Procuratore ricorrente privo di
concreto interesse alla impugnazione.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della
proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione, perché questa
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venerdì al fine di poter praticare nella vicina spiaggia delle “Dune”, fino al 31

possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione
giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272
del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20
del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”,

individuandosi il suo fondamento

decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a
causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già
trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il
superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.
251694).
2.2. Si è anche rilevato che le considerazioni da farsi in tema di interesse a
impugnare non mutano ove tale interesse debba essere riguardato secondo la
prospettiva del pubblico ministero.
Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti avuto modo di sottolineare
come il pubblico ministero, avuto riguardo alla sua qualità di parte pubblica nel
processo e alla sua fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle
leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto
previsto dall’art. 73 Ord. Giud., deve ritenersi portatore di un interesse a
proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea
applicazione di una norma giuridica, purché tale interesse presenti le
caratteristiche della concretezza e attualità; il che si realizza quando, con la
impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto
teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del
11/05/1993, dep. 23/06/1993, P.M. in proc. Amato, Rv. 193743; Sez. U, n.
9616 del 24/03/1995, dep. 14/09/1995, P.M. in proc. Boido e altro; Sez. U, n.
42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093).
La verifica della esistenza di un interesse concreto e attuale, passa, dunque,
attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della
norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte;
del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti
che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal
successo del gravame possono scaturire (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009,
dep. 17/07/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244110, con riguardo particolare
al ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenere l’esatta applicazione della
legge processuale).
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giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della

3. Alla luce di questi condivisi principi non sussiste, nel caso in esame,
l’interesse concreto e attuale del ricorrente al ricorso, poiché l’autorizzazione
concessa a Lombardo Gregorio il 14 agosto 2013 ha riguardato la sola frazione
del periodo estivo fino al 31 agosto 2013, ampiamente decorso.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

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