Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26356 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26356 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIAZZA VINCENZO N. IL 05/04/1940
avverso l’ordinanza n. 7356/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 luglio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
respinto il reclamo proposto nell’interesse di Di Piazza Vincenzo avverso il
decreto dell’Il ottobre 2012 del Ministro della Giustizia, con cui era stata
disposta nei confronti dello stesso, ai sensi dell’art.

41-bis Ord. Pen., la

sospensione dell’applicazione di alcune regole del trattamento penitenziario e di
taluni istituti previsti dall’Ordinamento penitenziario.

partecipazione ad associazione di tipo mafioso fino al 1999, era detenuto in stato
di custodia cautelare in esecuzione dell’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale
di Palermo il 28 ottobre 2011 per il medesimo reato con ruolo qualificato ed era
stato condannato, nelle more del procedimento di reclamo, alla pena di anni
diciotto di reclusione con sentenza del 19 ottobre 2012 del G.u.p. del Tribunale
di Palermo, e richiamava il contenuto delle doglianze mosse con il reclamo e i
principi di diritto in materia, il disposto regime differenziato era giustificato da
plurimi elementi, che illustrava, emergenti dalle informative degli organi
competenti in materia di criminalità organizzata, richiamati nella ordinanza
cautelare e confermati dalla intervenuta sentenza di condanna, ed evidenzianti
l’attuale pericolosità del reclamante e la capacità del medesimo di mantenere
contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, che poteva essere agevolata
dal regime detentivo ordinario.
2. Avverso detta ordinanza Di Piazza Vincenzo ha presentato due atti di
impugnazione.
Con il primo ricorso, proposto per mezzo del suo difensore di fiducia avv.
Girolamo Cannella, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sulla
base di due motivi, denunciando, con il primo motivo, violazione, ex art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza di legge in relazione
all’art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, e
insussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla detta norma, e, con il
secondo motivo, violazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per non essere
stata disposta l’acquisizione del decreto di fermo, dell’ordinanza di custodia
cautelare e del decreto applicativo del regime detentivo speciale nei confronti di
Faldetta Raffaele.
Con il secondo ricorso, proposto per mezzo del suo difensore di fiducia avv.
Antonino Giziano, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sulla
base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e/o mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art.
2

Ad avviso del Tribunale, che rilevava che il reclamante, già condannato per

41-bis Ord. Pen. e all’art. 125 cod. proc. pen., e ha eccepito l’erronea
valutazione dei presupposti applicativi del regime differenziato e la carenza di
una esaustiva disamina della sua concreta posizione processuale alla luce della

ratio legis del detto regime.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

1. Le deduzioni e le doglianze svolte dal ricorrente sono manifestamente
infondate.
2. L’ambito del sindacato devoluto a questa Corte con riguardo al regime
detentivo differenziato è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis
legge n. 354 del 1975, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte
di appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per
violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo, affidato al giudice di legittimità, è esteso,
oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei
quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice
di merito per ritenere giustificata l’applicazione del regime differenziato o la sua
proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n.
25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n.
25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
3. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza ha proceduto, con corretta
interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, come
interpretati dalla giustizia costituzionale, anche a seguito della riforma dell’art.

41-bis Ord. Pen. con legge n. 94 del 2009 (sent. n. 376 del 1997; n. 417/2004;
n. 334 del 2007; n. 220 del 2009; n. 190 del 2010), e fissati da questa Corte,
alla verifica, con esito positivo, delle condizioni giustificative del decreto
ministeriale, evidenziando gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione
della pericolosità del ricorrente e della legittimità e fondatezza dell’applicazione
della misura in oggetto.
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato -sottoponendo a vaglio
critico, in alcun modo solo apparente, il contenuto del decreto ministeriale
reclamato, cui ha rinviato, e i dati nello stesso rappresentati, e richiamando gli
elementi di fatto posti a fondamento dell’ordinanza custodiale, che ha
sintetizzato e ha ritenuto ampiamente confermati nella loro portata accusatoria
dalla intervenuta sentenza di condanna di primo grado- sia con riferimento alla
posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia
penale, sia in relazione all’attuale capacità del medesimo di mantenere

detentivo ordinario, a tenere contatti con gli affiliati in libertà.
Né il Tribunale ha prescisso dal rilevare, in risposta alla richiesta difensiva di
acquisizione di atti relativi a Faldetta Raffaele, la irrilevanza -ai fini del giudizio
demandatogli- della valutazione della posizione dello stesso.
4.

La motivazione dell’ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei

principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di
legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente
e lineare, si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal
ricorrente, solo formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma
sostanzialmente su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa
sede.
Né, avuto riguardo ai limiti del controllo demandato al Tribunale in sede di
reclamo, ha alcun fondamento la doglianza attinente alla contestata omessa
acquisizione di atti processuali relativi a Faldetta Raffaele, finalizzata alla
valutazione della posizione del medesimo, ed espressa in termini di generica
contrapposizione argomentativa rispetto alla non condivisa risposta già ricevuta.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Pr idente

collegamenti con il sodalizio criminoso e, in particolare, di continuare, in regime

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