Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26354 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26354 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
De Luca Nicola, nato a Ortona il 20/09/1953;
Cirulli Valentina, nata a Roma il 17/10/1975;
Cirulli Valentino, nato a Schiavi di Abruzzo il 25/07/1942;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni in data 07/01/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’Avv. Luca Montanari anche in sostituzione dell’Avv.
Giancarlo Corazza, ed Avv. Massimo Krog per Cirulli Valentino che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza 16.12.2014 il G.I.P. del Tribunale di Terni rigettò la

richiesta di sequestro preventivo formulata dal P.M. nei confronti di De Luca
Nicola, Cirulli Valentina e Cirulli Valentino, indagati per i reati di cui agli artt. 640
bis, 483 e 316 ter cod. pen.

2. Avverso tale provvedimento il P.M. propose appello ed il Tribunale di
Terni, con ordinanza 7.1.2015 dispose il sequestro per equivalente delle quote di

Data Udienza: 10/06/2015

beni immobili fino a concorrenza di C 516.000,00 nei confronti di Cirulli Valentina
e Cirulli Valentino.

3. Ricorrono per cassazione gli indagati con atti distinti.

3.1. De Luca Nicola e Cirulli Valentina, tramite il difensore, con unico atto,
deducono:
1.

mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge in relazione alla

2.

mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge in relazione alla
ritenuta sussistenza del

fumus commissi delicti;

la difesa aveva

rappresentato che le operazioni contestate non integrassero artifici o
raggiri idonei ad integrare il reato di truffa; il Tribunale ha omesso ogni
esame sul punto; non vi è argomentazione sulla concretezza degli
elementi ed una prognosi di condanna;
3.

violazione di legge in punto di proporzionalità, pertinenza e
corrispondenza; non è stata affrontata correttamente la questione del
profitto confiscabile senza apprezzare la proporzionalità e la
corrispondenza fra bene sequestrabile e bene confiscabile; è stato dilatato
il concetto di profitto fino a comprendere vantaggi indiretti e riflessi
rispetto al reato, nonché il nesso di causalità diretta fra cosa e reato.

3.2. Cirulli Valentina e Cirulli Valentino, tramite il difensore, con un unico
atto, deducono:
1. violazione di legge e mancanza di motivazione sulla eccezione di
inammissibilità dell’appello del P.M. in quanto generico;
2.

violazione di legge e mancanza di motivazione: il G.I.P. aveva ritenuto
prematura l’adozione di un provvedimento di sequestro; il Tribunale ha
recepito l’appello del P.M. e l’affermazione secondo la quale la fattura di
acquisto deve ritenersi non genuina ed ha recepito acriticamente quanto
ipotizzato dagli Ispettori del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, trascurando l’acquisto di vasi vinari nuovi; la motivazione è
apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso nell’interesse di De Luca Nicola è generico e proposto in carenza
di interesse, dal momento che non è precisato per quale ragione egli si dolga di
un sequestro che non è stato disposto nei suoi confronti.

2

eccepita inammissibilità dell’appello del P.M. siccome generico;

2. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di De Luca Nicola e
Cirulli Valentina ed il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Cirulli
Valentina e Cirulli Valentino sono manifestamente infondati.
Il Tribunale ha dato atto che l’appello del P.M. non riguardasse il

fumus

commissi delicti, già ritenuto sussistente dal primo giudice (contrariamente a
quanto affermato nei ricorsi), ma la omessa considerazione degli altri
presupposti presenti per il sequestro.
Tale argomentazione è sufficiente ad integrare una motivazione non

3. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di De Luca Nicola e
Cirulli Valentina ed il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Cirulli
Valentina e Cirulli Valentino sono manifestamente infondati.
In tema di sequestro, l’art. 322 bis cod. proc. pen. attribuisce al pubblico
ministero la facoltà di proporre appello, fuori dei casi previsti dall’art. 322 cod.
proc. pen., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Con tale
norma, introdotta dal D.L.G. 14.1.1992 n. 12 – in analogia con la corrispondente
norma dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen. in tema di misure cautelari
personali – il legislatore, prevedendo anche per il sequestro una impugnazione
diversa dal riesame, ha voluto riferirsi a quelle situazioni in cui la doglianza ha
motivo di rivolgersi contro la reiezione di una istanza, promossa per ottenere la
concessione di una misura cautelare reale, al fine di ottenerne l’accoglimento, in
via sostitutiva, dal giudice del gravame (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4136 del
15/12/1993 dep. 22/03/1994 Rv. 197933).
Si deve quindi aver riguardo alla disciplina cautelare personale in tema di
appello, sostituito il

fumus commissi delicti alla gravità indiziaria.

In tema di impugnazioni “de libertate”, qualora in sede di appello proposto
dal P.M. avverso il diniego del G.i.p. di emissione della misura cautelare per
insussistenza delle esigenze cautelari, l’indagato non abbia provveduto, con la
presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all’udienza, a contestare
la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli è precluso dedurre tale
questione in sede di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15606 del 22/03/2013 dep. 04/04/2013 Rv. 255795).
Nella specie il fumus commissi delicti non era oggetto di impugnazione ed i
ricorrenti avrebbero dovuto, in applicazione del principio di autosufficienza del
ricorso, allegare eventuali memorie o il verbale di udienza contenti le doglianze
in punto di insussistenza di fumus commissi delicti, ma ciò non è avvenuto, con
conseguente genericità dei motivi.

3

inesistente sulla ammissibilità dell’impugnazione.

Peraltro la motivazione del Tribunale non può considerarsi apparente o
inesistente.

3. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di De Luca Nicola e Cirulli
Valentina è manifestamente infondato.
Trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non è
necessario nesso pertinenziale fra i beni sequestrati ed il reato, se non il
riferimento al profitto che è stato ritenuto accertato nella somma fino a

Infatti,

in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per

equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino
nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo,
invece, irrilevante sia la valutazione del “periculum” in mora – che attiene ai
requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321 comma primo
cod. proc. pen. – sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 31229 del 26/06/2014 dep. 16/07/2014 Rv. 260367).
2. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono
essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – ciascuna al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/06/2015.

concorrenza della quale è stato disposto il sequestro.

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