Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26353 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26353 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Convertino Nicola, nato a Massafra il 12/11/1966;
Massaro Carmela Maria, nata a Massafra il 31/10/1966, in proprio e quale legale
rappresentante della SICON POWER S.r.l.;
Sinisi Enzo, nato a Metz (Francia) il 09/01/1965;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto del 22/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udito per tutti i ricorrenti l’Avv. Antonio Raffo e per Sinisi l’Avv. Gianluca Mongelli
i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 26.11.2014 (dep. 27.11.2014) il G.I.P. del Tribunale di
Taranto dispose il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
in relazione ai reati di cui agli artt. a) 81, 110 cod. pen., 44 D.P.R. 380/2001,
181 D.L. 42/2004, 640 bis cod. pen. ed avente ad oggetto aerogeneratori
installati su terreni di proprietà di Massaro Carmela Maria e Pulito Grazia, beni
degli indagati Massaro e Sinisi Enzo e della società SICON Power S.r.l., nonché
Salimida e Pulito anche per l’impresa individuale a quest’ultima intestata.

Data Udienza: 10/06/2015

2. I predetti soggetti proponevano istanza di riesame, ma il Tribunale di
Taranto, con ordinanza 22.12.2014 confermò il provvedimento impugnato.

3. Ricorrono per cassazione, con distinti atti, Convertino Nicola, Massaro
Carmela e Sinisi Enzo.

3.1. Convertino Nicola, tramite il difensore, deduce violazione di legge e
vizio di motivazione, nel senso della inesistenza della stessa in quanto

tenuto conto della specificità dell’impianto; le fattispecie di reato alle quali il
decreto di sequestro si riferisce sono connesse a condotte riconducibili alla
presentazione di D.I.A./S.C.I.A. legate alla realizzazione di aerogeneratori per la
produzione di energia eolica in agro di Crispiano (TA) e Massafra (TA); la SICON
POWER S.r.l. è stata antesignana nella realizzazione di impianti di minieolico
(cioè di impianti di piccola taglia) e la scelta delle aree era stata determinata
dall’assenza di vincoli; il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, prevedeva
l’autorizzazione unica (art. 12 commi 3, 4 e 7) e una procedura semplificata (art.
12 comma 5) con D.I.A., in ragione di una distinzione basata sulla capacità di
generazione dell’impianto, elevato fino a 60 Kw con legge 31 dicembre 2007, n.
244. La Regione Puglia, con regolamento 4 ottobre 2006, n. 16 e con legge 21
ottobre 2008, n. 31 prevedeva limitazioni di aree con un zona di rispetto (buffer)
di 200 metri. Con regolamento della Regione Puglia del 30 dicembre 2010 n. 24
era stata ribadita la tipologia di impianti di minieolico con generatore di altezza
non superiore a 30 metri e diametro del rotore non superiore a 18 metri, con
differenze sia sulla procedura semplificata (D.I.A.) che sulla valutazione di
incidenza ambientale. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna differenza
fra impianti di minieolico ed altri impianti e che per tutti fosse necessaria la
V.I.A. La V.I.A. non è invece necessaria per gli impianti eolici di piccola taglia
ricadenti nell’area buffer di 5.000 metri dal limite della zona SIC-ZPS, posta a
base della contestazione. La distinzione era collegata all’impatto sulle rotte
migratorie degli uccelli di cui alla direttiva 79/409/CEE riferibile ai soli impianti di
grande taglia.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti anche
con riferimento al falso ideologico in certificati attribuito al progettista Convertino
Nicola e del reato di cui all’art. 640

bis cod. pen. individuato nelle false

dichiarazioni contenute nella D.I.A., inesistente quantomeno sotto il profilo
dell’elemento soggettivo. I certificati rilasciati dei Comuni interessati attestavano
che le aree su cui installare gli impianti non erano soggette a vincoli. Il Tribunale
ha invece ritenuto che il progettista avrebbe dovuto svolgere approfondimenti
ulteriori, fatto comunque riconducibile ad ipotesi di negligenza o imperizia e non

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apparente; il Tribunale non ha tenuto conto della normativa applicabile e non ha

a dolo. Peraltro nella documentazione presentata ai Comuni era espressamente
individuata la particella su cui sarebbero sorti gli aerogeneratori. I dubbi sulla
esistenza di vincoli erano sorti solo dopo il 6.11.2012 quando il Comune di
Crispiano aveva emanato un provvedimento di sospensione dei provvedimenti
autorizzativi. La dichiarazione del progettista era supportata dal certificato del
Comune di Crispiano del 5.1.2009, confermata dalla consultazione del reticolo
idrografico. Le incertezze sono emerse solo successivamente. Anche il Comune di
Massafra aveva attestato che non erano stati rilevati motivi ostativi

l’assenza di dolo con esclusione dei reati di falso e truffa. Peraltro vi è
contenzioso amministrativo con i Comuni.

3.2. Massaro Carmela Maria e Sinisi Enzo, tramite i difensori, con unico
atto deducono:
1.

violazione di legge e vizio di motivazione, nel senso della inesistenza della
stessa in quanto apparente negli stessi termini di cui al ricorso proposto
nell’interesse di Convertino Nicola;

2.

violazione di legge in relazione all’estensione ai ricorrenti del sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, dovendosi tenere
conto anche del grado più o meno elevato di probabilità di condanna e
dunque del grado di gravità indiziaria a carico del destinatario del
provvedimento (Cass. Sez. 5 sent. n. 27523 del 4.6.2014 dep. il
25.6.2014); il ragionamento svolto dal Tribunale nei confronti del
progettista induce ad escludere la sussistenza del fumus commissi delicti
in capo ai ricorrenti che avevano agito nella convinzione della assoluta
legittimità dell’intervento; l’impianto aveva prodotto energia ed aveva
ottenuto il riconoscimento IAFR da parte del Gestore Servizi Elettrici.

3.3. All’odierna udienza è stata prodotta dalla difesa ulteriore
documentazione (Deliberazione della Giunta Regionale di Puglia del 16.2.2015
sul PPTR Puglia; stralcio della Deliberazione della Giunta Regionale di Puglia
citata relativa ad alcune pagine in particolare e stralcio della cartografia
rinvenibile sul sito internet “Puglia.it”.
Tali documenti evidenziano l’approvazione da parte della Regione Puglia del
PPTR e che l’area in cui Sicon Power S.r.l. ha effettuato l’intervento non è
sottoposta a regime vincolistico.

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all’accoglimento della D.I.A. e successiva S.C.I.A. Sarebbe quindi evidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di Convertino Nicola ed il primo motivo di
ricorso proposto nell’interesse di Massaro Carmela Maria e Sinisi Enzo sono
infondati ed in larga parte proposti al di fuori dei casi consentiti ed in parte
generici.
Il Tribunale ha rilevato che le particelle 139 e 140 del foglio 51 in agro di
Crispiano di proprietà di Massaro Carmela ricadono in area ATE tipo C del PUTT/P

Gravine – IT 913007 e dell’IBA Gravine – IBA 139 – ed in area caratterizzata da
elementi collegati all’idrografia superficiale (come si evince dalla cartografia del
PUTT/P serie 10) e ciò è indicato anche nel certificato di destinazione urnaistica
rilasciato dal dirigente UTC del Comune di Crispiano in data 30.1.2009 allegato
all’atto pubblico di compravendita dei terreni in oggetto, diversamente da quanto
affermato nelle relazioni di accompagnamento del progettista Convertino Nicola.
Già il 27.4.2009 il Comune di Crispiano aveva sospeso l’efficacia della D.I.A.
Altrettanto deve dirsi per le particelle 36, 47, 40, 33 del foglio 18 in agro di
Massafra, tanto che l’UTC di Massafra ha dichiarato la decadenza e
l’annullamento delle DIA e ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi; per le
particelle 2, 56 e 58 del foglio 12 in agro di Crispiano (p. 3, 4 e 5 ordinanza
impugnata).
Tale valutazione è sorretta da motivazione che non può ritenersi inesistente
e attiene comunque alla ricostruzione del fatto e sotto tale profilo non è
censurabile in questa sede.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che fosse ammissibile la sola realizzazione di
impianti destinati all’autoproduzione ed all’autoconsumo (p. 5 ordinanza
impugnata) e su tale argomentazione nessuna censura viene svolta.
L’iniziale silenzio degli enti territoriali e irrilevante, avendo questa Corte
chiarito che, in presenza di un atto di autorizzazione illegittimo o frutto di errore
di fatto rientra nella cognizione del giudice penale verificare se gli interventi
autorizzati si pongano o meno in contrasto con i beni sottoposti a tutela dalla
norma penale e con le disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinamento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 42976 del 16/10/2007 dep. 21/11/2007 Rv. 238060. In
applicazione di tale principio la Corte, adita in fase cautelare, ha ritenuto
legittimo il sindacato del giudice penale sull’autorizzazione unica rilasciata dalla
Regione Puglia per la realizzazione di impianti per la produzione di energia
eolica).
Quanto al contenzioso amministrativo pendente il Tribunale ha rilevato che il
TAR aveva rigettato la richiesta di sospensiva (p. 6 ordinanza impugnata).

4

in area buffer posta a 5 km dalla perimetrazione esterna della SIC-ZPS area delle

In ordine all’elemento soggettivo del reato le considerazioni svolte a P. 7
dell’ordinanza impugnata non sono riconducibili all’elemento soggettivo colpa,
ma vanno lette in relazione all’affermazione contenuta a p. 4 dell’ordinanza
stessa, relativa al fatto che la particella 240 del foglio 51 ricade per quota parte
nell’ambito territoriale “C”, con conseguente consapevolezza in capo agli
indagati.

2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Massaro Carmela

La considerazione svolta al punto precedente opera infatti, nell’ambito della
motivazione dei giudici dei merito, anche con riferimento agli acquirenti del
terreno.

3.

La documentazione prodotta

all’odierna udienza, successiva ai

provvedimenti di sequestro e riesame e quindi alle condotte ipotizzate, non
inficia le valutazioni esposte.

4. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta
i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 10/06/2015.

Maria e Sinisi Enzo è infondato.

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