Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26352 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26352 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Stunnpo Anna, nata a Rogliano il 29/11/1924,
tramite l’amministratore di sostegno:
Campolo Maria, nata a Cosenza il 11/07/1976;
nei confronti di:
Colosimo Serafina Franca, nata a Santo Stefano di Rogliano il 23/04/1948;
Mazzei Giuseppe, nato a Cosenza il 29/12/1969;
Mazzei Mario, nato a Cosenza il 26/02/1944;
Moretti Ida, nata a Luzzi il 01/04/1961;
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza del 07/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 7.5.2014 il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, all’esito di
udienza conseguente ad opposizione alla richiesta di archiviazione, archiviò il
procedimento a carico di Colosimo Serafina Franca, Mazzei Giuseppe, Mazzei
Mario e Moretti Ida.

Data Udienza: 10/06/2015

1,4

2.

Ricorre per cassazione, in nome della persona offesa Stumpo Anna,

l’amministratore di sostegno Campolo Maria deducendo vizio di motivazione.

3. Con memoria depositata il 5.6.2015 il difensore dell’amministratore di
sostegno della persona offesa replicando in punto di inammissibilità e
concludendo per l’accoglimento del ricorso.

1. Il ricorso è proposto personalmente dall’amministratore di sostegno in
nome della persona offesa.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel processo penale la
“parte” legittimata a presentare personalmente ricorso per cassazione, secondo
la previsione dell’art. 613 comma primo cod. proc. pen., è soltanto l’imputato
mentre gli altri soggetti, portatori di interessi diversi, sottostanno alla regola
generale secondo cui il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di Cassazione (V. Cass. Sez. 1 sent. n. 37170 del
8.6.2004 dep. 22.9.2004 rv 230022).
Ciò in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,
secondo il quale la disposizione di cui all’art. 613 cod. proc. pen., secondo la
quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a
pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere
interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale
dell’impugnazione, che la norma di cui all’art. 571, comma primo, stesso codice
riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come
deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei
confronti di soggetti processuali che, diversi dall’imputato, non risultano in essa
contemplati (Cass. S. U. sent. n. 19 del 21.6.2000 dep. 13.7.2000 rv 216336).

2. Peraltro il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte infatti l’ordinanza
di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6
dell’articolo 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il
procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata
norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le
facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio

CONSIDERATO IN DIRITTO

per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale (Cass. Sez. Un., sent. n. 24
del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Non si fa luogo alla condanna alle spese ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma essendo stato il ricorso proposto a
nome della persona offesa dall’amministratore di sostegno.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10/06/2015.

P.Q.M.

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