Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26351 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26351 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

Data Udienza: 10/06/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rende Nicola Sebastiano, nato a Cassano allo Ionio il 20/12/1947;
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro del 08/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 3-9/6/2009 il Tribunale di Cosenza dispose a carico di
Rende Nicola Sebastiano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
P.S. per anni cinque e la confisca di vari beni, ritenendone la pericolosità
qualificata, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, in quanto indiziato di
appartenenza a sodalizio mafioso. La decisione di primo grado fu confermata
dalla Corte di appello di Catanzaro con decreto in data 13/12/2010- 13/01/2011
che ha respinto il gravame dell’interessato.
A seguito di ricorso per cassazione del Rende, La Sezione 6^ di questa
Corte, con sentenza 10.1.2013, dep. il 3.5.2013. annullò il provvedimento
impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzarp in relazione al requisito
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dell’attualità della pericolosità, che è statoVgu base puramente presuntiva
(desunta dall’assenza di una prova positiva di distacco del soggetto dall’ambiente
criminale di appartenenza) escludendo in modo del tutto apodittico l’incidenza al
riguardo del non breve periodo di tempo trascorso dal Rende in custodia

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cautelare con motivazione che, nel provvedimento impugnato era del tutto
assente. Riteneva assorbito il motivo di ricorso sulla confisca.

2.

Con decreto 8.11.2013 la Corte d’appello di Catanzaro revocò la

sorveglianza speciale per anni 5 e confermò la misura patrimoniale.

3.

Ricorre per cassazione Rende Nicola Sebastiano, tramite il difensore,

deducendo violazione di legge sulla conferma della confisca in relazione alla

94/2009, mentre, stante la natura sanzionatoria, si deve ritenere operante il
divieto di retroattività di cui all’art. 2 cod. pen.; peraltro le condotte poste a
fondamento della misura sono antecedenti il 2005, come antecedente alla
modifica normativa è il decreto di primo grado, citando pronunce CEDU e della
Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la modifiche introdotte
nell’art. 2 bis della legge’n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del
2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa
nell’ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida
l’assimilazione dell’istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in
caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all’art. 200 cod.
pen. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 dep. 02/02/2015 Rv.
262602). La doglianza svolta nel ricorso deve pertanto essere disattesa.

2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta
il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al

pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 09/06/2015.

ritenuta applicabilità retroattiva, ai sensi dell’art. 200 cod. pen. della legge n.

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