Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26350 del 10/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26350 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Unali Andrea, nato a Sassari il 28/04/1981;
avverso l’ordinanza del 06/06/2014 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ignazio Patrone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza 6.6.2014 la Corte d’appello di Bologna dichiarò

inammissibile l’appello proposto da Unali Andrea avverso la sentenza 4.4.2008
del Tribunale di Reggio Emilia per mancanza di specificità dei motivi.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto il contenuto
dell’impugnazione era tale da consentire alla Corte d’appello di effettuare
un vaglio del trattamento sanzionatorio adottato dal Tribunale di Reggio
Emilia, alla luce di pronunzie di legittimità richiamate, essendo individuati
gli specifici punti della sentenza appellata, del resto evidenziato dalla
valutazione della Corte territoriale circa l’aumento di pena con altra
condanna qualificato come modestissimo

Data Udienza: 10/06/2015

2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha
di fatto valutato il merito del gravame e tuttavia lo ha dichiarato
inammissibile, anziché rigettarlo nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
L’appello dichiarato inammissibile si limitava ad indicare l’iniquità ed

modestissima entità dei fatti e senza analiticamente indicare le ragioni su cui la
censura si fonda.
È inammissibile l’appello che non indichi con chiarezza e precisione gli
elementi fondanti le censure dedotte (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39247 del
12/07/2013 dep. 23/09/2013 Rv. 257434. Fattispecie relativa ad atto di appello
in cui il difensore aveva censurato il trattamento sanzionatorio disposto in primo
grado limitandosi ad un generico riferimento alla “modestissima gravità del
comportamento” attribuito all’imputato).

2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 10/06/2015.

eccessività del trattamento sanzionatorio, con richiamo esclusivo alla ritenuta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA