Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2635 del 16/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 2635 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.m. presso il Tribunale di L’Aquila
nel procedimento a carico di
1. Polisini Andrea, nato a Teramo il 30/08/1977
avverso l’ordinanza del 10/08/2015 del Tribunale di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Gennaro Lettieri, che si è riportato alla memoria depositata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 10/08/2015, in accoglimento
del riesame proposto dalla difesa, ha annullato il provvedimento di applicazione
degli arresti presso il domicilio emesso dal Gip di quell’ufficio il 24/07/2015 nei
confronti di Polisini Andrea in relazione all’imputazione corruzione aggravata e
continuata, con condotte realizzate nello svolgimento della sua attività di
procuratore speciale della Edilcostruzioni Group srl, società cui erano stati affidati
i lavori di ripristino di edifici privati dopo il sisma del 2009.
Il provvedimento, esclusa ogni pronuncia sulla gravità indiziaria, riteneva
preminente rilevare la carente individuazione delle esigenze cautelari, mancando
quelle probatorie, oltre che quelle derivanti dal pericolo di recidivanza, poiché
correlava tale verificata carenza all’oggettiva lontananza nel tempo dei fatti
addebitati al ricorrente, il quale risultava coinvolto in episodi recenti solo quale

Data Udienza: 16/12/2015

vittima dell’attività estorsiva realizzata dal pubblico dipendente, sodale nelle
condotte illecite pregresse.
Alla luce di tali emergenze si escludeva che potessero ravvisarsi negli atti
concreti indicatori di un pericolo di reiterazione nell’illecito.

2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di L’Aquila con il quale si

dell’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. ove il Tribunale ha ritenuto necessaria, ai fini
dell’individuazione dell’esigenza probatoria che deriva dalla necessità di evitare
accordi tra le parti volti ad alterare il quadro probatorio, un’indicazione specifica
dei dati processuali da acquisire, a fronte di una costante giurisprudenza che ha
valutato in tal senso sufficiente che l’attività di inquinamento possa riferirsi al
quadro complessivo generale, e non ad una attività specifica attribuibile
all’indagato.
Si ritiene conseguentemente esauriente l’indicazione relativa all’attività di
inquinamento potenzialmente riconducibile ai coindagati, specificamente
individuati nella richiesta del provvedimento cautelare, e si lamenta che tali
indicazioni non siano state considerate nel provvedimento impugnato.
Si esclude inoltre l’illegittimità dell’ordinanza applicativa della misura, in
quanto priva del termine previsto per l’ipotesi di esigenze probatorie, rilevando
che la sua apposizione non è prevista ove, come nella specie, il giudice ritenga la
presenza anche di ulteriori esigenze cautelari.

3. Si eccepisce con il secondo motivo carenza della motivazione, nella parte
in cui il provvedimento impugnato ha omesso l’analisi degli indizi, ritenendo
preminente l’osservazione riguardante la mancanza delle esigenze cautelari; a
tal fine si richiama l’opposto accertamento contenuto nel provvedimento emesso
in relazione alla posizione di Tancredi, pubblico ufficiale, nel quale si era
confermata la presenza degli indizi dell’attività corruttiva, snodatasi fino al
febbraio 2015, data in cui era stata registrata l’ultima richiesta di denaro,
versata dall’indagato.
Si lamenta quindi che non sia stata considerata l’attualità della condotta
corruttiva, posto che grazie ad essa la società rappresentata dal ricorrente
continua ad ottenere pagamenti per prestazioni fittizie, ed ha riconosciuto la
corresponsione di somme di denaro in favore di Tancredi, fino al giugno 2015.

4. La difesa di Polisini Andrea ha depositato memoria il 09/12/2015 con la
quale si contesta il fondamento del ricorso del P.m., stante la mancata
Cassazione sezione VI, rg. 40697/2015

deduce di violazione di legge penale, con riferimento all’erronea applicazione

correlazione dei suoi argomenti con l’analisi specifica della posizione
dell’interessato, anche con riferimento alle deduzioni sulle esigenze cautelari di
natura probatoria, che riguardano il coindagato Tancredi.
Si rileva inoltre l’inammissibilità dei motivi riguardanti la valutazione della
pericolosità del ricorrente, mancando nel giudizio di legittimità ogni potere di
rivisitazione nel merito della decisione, a fronte di una argomentazione completa
e priva di vizi logici, quale quella impugnata che ha considerato anche la

l’episodio corruttivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità.

2.

La presenza di esigenze cautelari deve essere indicata nel

provvedimento impositivo con assoluta specificità, come attualmente richiesto
dalla nuova disposizione dell’art. 274 cod. proc. pen. applicabile nella specie in
ragione dell’epoca dell’emissione della misura, oltre che come pacificamente
richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte nella verifica degli elementi
legittimanti la misura, anche nel periodo antecedente alla novella normativa.
Nel caso in esame l’indicazione della specificità ed inderogabilità delle
indagini da assumere è assente, unitamente alla mancata individuazione del
concreto apporto nell’interessato all’attività di inquinamento ipoteticamente
ascrivibile a terzi, ed all’omessa considerazione della mutata composizione
sociale, situazione che rende, in linea astratta, inidonea l’attività dell’interessato
ad incidere sulla situazione economica della società in cui favore, in tesi di
accusa, egli avrebbe realizzato le condotte illecite.
Né è stato valorizzato in ricorso qualsiasi intervento diretto di Andrea Polisini
suscettibile di ricondurre alla sua attività una concreta condotta di inquinamento
delle prove, anche correlata ad un’azione di terzi incidente sulla sua posizione
processuale, il che esclude la presenza di una specificità del motivo al riguardo.

3. La circostanza appena esposta deve essere considerata unitamente alla
mancata considerazione nell’impugnazione della mutata composizione societaria,
pur evidenziata nel provvedimento oggetto di censure a sostegno delle proprie
determinazioni, che rende in linea astratta inidonea l’attività del Polisini ad
incidere sulla situazione economica della società in relazione alla quale è
attualmente privo di potere esecutivo ed operativo.

3

Cassazione sezione VI, rg. 40697/2015

condotta del Polisini riferibile al giugno 2015 e ne ha escluso la correlazione con

La circostanza di fatto, non contestata, per la sua inevitabile proiezione
temporale nella situazione attuale, evidenzia la carenza del concreto pericolo di
reiterazione, già tratteggiato dal Tribunale nel provvedimento impugnato,
deduzione con la quale l’impugnante non si confronta, proponendo il rilievo di
illogicità e contraddittorietà della motivazione, deduzioni che, per l’effetto,
risultano privi di specificità.

del Tribunale che, valutando l’attualità del pericolo di reiterazione, segnala che
l’intervento più recente ascrivibile all’interessato riguarda una condotta nella
quale egli, secondo l’impostazione dell’accusa, assume la veste di parte offesa
del reato di estorsione, che conseguentemente non può considerarsi sintomatica
di un pericolo attuale di reiterazione nell’illecito, deduzione rispetto alla quale il
ricorso non contiene alcuna osservazione di segno contrario, idonea a
caratterizzarne la specificità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 16/12/2015

In relazione a tali elementi l’impugnante ignora inoltre l’argomentazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA