Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2635 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2635 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FRAILIS STEFANO N. IL 16/07/1971
avverso l’ordinanza n. 151/2011 TRIBUNALE di VITERBO, del
27/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fi -ticat.c&D
qt.k: JA.f’1/4 oAA”.e. AAA.4,,AAAN,,:b;
,Q

Uditi difensor Avv.; –

,L

Data Udienza: 11/12/2012

4:040

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27.92011 il Tribunale di Viterbo,in funzione di
giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta presentata nell’interesse di
Frailis Stefano e scioglieva il cumulo giuridico delle pene irrogata con
sentenza irrevocabile della Corte di appello di Roma di anni 7 e mesi 4
di reclusione per il reato continuato previsto dagli artt.609 bis e 582 e
585 cod.pen., determinando nella misura di mesi 2 e giorni 20 la pena

alla applicazione dei benefici penitenziari.
Ricorre personalmente il condannato deducendo “difettosa
motivazione” della determinazione della pena applicata per i reati previsti
dagli art.582 e 585 cod.pen., con richiamo alla giurisprudenza
costituzionale in materia di reati ostativi all’ applicazione dei benefici
penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine per
l’impugnazione previsto dall’art.585 comma 1 letta) cod.proc.pen. :
l’ordinanza è stata notificata dalla Polizia penitenziaria al ricorrente in
data 8.10.2011 ed il ricorso è stato presentato a norma dell’art.123
cod.proc.pen. in data 3.1.2012.
In ogni caso il giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato che
l’aumento in continuazione per il reato non ostativo previsto dal capo c)
era stato determinato dal giudice della cognizione in mesi 4 di reclusione
( da anni 10 e mesi 8 ad anni 11), ridotto a mesi 2 e giorni 20 di
reclusione per la diminuente del rito abbreviato applicata dal giudice di
appello.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Frailis Stefano al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.

R9,),

irrogata per il reato previsto dagli artt.582 e 585 cod.pen., non ostativo

Così deciso in Roma il 11.12.2012.

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