Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26349 del 10/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26349 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Flores Ponce Maria Esther, nata in Ecuador il 05/07/1963;
Solis Chancay Carlota Elizabeth, nata in Ecuador il 04/11/1957;
avverso la sentenza del 26/02/2014 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udito per le imputate l’Avv. Fabio Sarra, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.6.2012 il Tribunale di Genova dichiarò Flores Ponce
Maria Esther e Solis Chancay Carlota Elizabeth responsabili di violazione di
domicilio, tentata estorsione (solo la Flores) ed usura unificati sotto il vincolo
della continuazione e – riconosciute le circostanze attenuanti generiche
prevalenti sull’aggravante – condannò:
Flores Ponce alla pena di anni 2 di reclusione ed C 700,00 di multa;
Solis Chancay alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 3.400,00 di multa;
pena sospesa per entrambe.

Data Udienza: 10/06/2015

2. Le imputate proposero gravame ma la Corte d’appello di Genova, con
sentenza del 26.2.2014, confermò la pronunzia di primo grado.

3.

Ricorrono per cassazione le imputate, con unico atto, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità in
quanto non vi sono elementi sufficienti per la configurabilità dei reati contestati.
Quanto al reato di usura la persona offesa ha consegnato solo 500,00 euro a

sono appoggiate da ulteriori elementi. Il marito ha riferito in parte quanto
appreso dalla moglie. Non ebbe comunque parte la Flores nella vicenda. Non
sono stati valutati gli elementi favorevoli alle imputate quali le dichiarazioni del
M.Ilo, la presentazione di un esposto da parte della Solis, le circostanze casuali
dell’incontro.
Quanto all’estorsione non vi è prova di come si siano svolti i fatti e la fuga
della persona offesa dalla abitazione è indizio insufficiente.
Quanto alla violazione di domicilio la persona offesa non aveva riferito nulla
al marito.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso svolge censure di merito ed è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha argomentato sulla attendibilità della persona offesa e
la fuga della stessa da casa è stata riferita dal Torre e dal Sovr. Giagnoni.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

2

fronte di un prestito di 1.000,00 euro. Le dichiarazioni della persona offesa non

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, le imputate che lo hanno proposto devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 10/06/2015.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA