Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26348 del 10/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26348 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Signorelli Rosa, nata a Pompei il 31/03/1971;
avverso la sentenza del 20/11/2014 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.11.2009 il Tribunale di Milano dichiarò Signorelli
Rosa responsabile di appropriazione indebita aggravata e – riconosciute le
circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante – condannata alla
pena di mesi 6 di reclusione ed C 400,00 di multa, pena sospesa, nonché al
risarcimento del danno (liquidato in C 2.000,00) ed alla rifusione delle spese di
giudizio a favore della parte civile Società Sviluppo Commerciale S.r.l.

2.

L’imputata propose gravame ma la Corte d’appello di Milano, con

sentenza del 28.11.2014, confermò la pronunzia di primo grado.

L

Data Udienza: 10/06/2015

3. Ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione della legge processuale per essere avvenuta la notifica della
citazione per il giudizio d’appello all’Avv. Patrizio Nicolò e non all’Avv.
Riccardo Mariconti, domiciliatario; la nullità era stata tempestivamente
eccepita; la Corte territoriale ha respinto l’eccezione sull’assunto che la
notifica a mezzo fax era avvenuta all’Avv. Massarenti, nondimeno la
domiciliazione non sarebbe stata rispettata; in ogni caso la notifica a
mezzo fax è stata superata da quella tramite ufficiale giudiziario avvenuta

2.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di
valutazione della prova e sull’affermazione di responsabilità dell’imputata;
non vi sarebbero elementi di prova circa l’attribuibilità all’imputata della
appropriazione delle somme, che potrebbe stata opera di altro
dipendente; la Corte di merito si è limitata a ritenere non vredibile la
versione dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Avendo l’Avv. Riccardo Massarenti ricevuto la notifica a mezzo fax,
quand’anche non fosse stato indicato come domiciliatario, l’atto ha raggiunto lo
scopo. Una ulteriore notifica all’Avv. Nicolò non vale ad inficiare la precedente
notificazione.

2. Il secondo motivo di ricorso svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ritenuto non credibili le dichiarazioni dell’imputata in
quanto il teste Oricchio aveva riferito che nell’immediatezza del fatto la stessa
non aveva fornito siffatte indicazioni (p. 6 sentenza impugnata).
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.

2

all’Avv. Patrizio Nicolò;

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa

Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/06/2015.

nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA