Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26346 del 08/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26346 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
VALENTINO Gregorio, nato a Napoli il 19/10/1967,
avverso l’ordinanza del 09/07/2014 del Tribunale di Napoli;
esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Eduardo V.
Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Nell’ambito di indagini preliminari che hanno visto Gregorio Valentino indagato
di concorso nei reati di importazione e distribuzione per la vendita di numerosi orologi di
lusso di note aziende produttrici contraffatti e di ricettazione di detti orologi, il g.i.p. del
Tribunale di Roma con decreto del 31.10.2012, convalidando il sequestro di urgenza
disposto dal p.m., ha ordinato -in relazione al solo reato di cui all’art. 648 c.p.- il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 12-sexies L. 356/92, della
somma di euro 760.000 trovata in disponibilità dell’indagato (giacente su suoi conti
bancari).
Pervenuti gli atti delle indagini all’autorità giudiziaria di Napoli per competenza
territoriale, il g.i.p. del Tribunale di Napoli, adito da istanza di dissequestro dell’indagato,
con ordinanza del 24.6.2013 ha disposto il dissequestro della somma di euro 206.760,
pari al valore della liquidazione di due polizze assicurative pervenute nel 2007 al Valentino

Data Udienza: 08/01/2015

per eredità paterna, confermando il vincolo di indisponibilità per la restante somma. Con
successivo provvedimento integrativo lo stesso g.i.p. ha ordinato il dissequestro della
somma di euro 196.923 riveniente da una terza polizza assicurativa pure oggetto
dell’eredità paterna.
Il Tribunale distrettuale di Napoli con ordinanza del 29.7.2013 ha rigettato l’appello
dell’indagato avverso il provvedimento parzialmente reiettivo del g.i.p.
2. Giudicando sul ricorso del Valentino contro detta ordinanza del Tribunale di

l’ordinanza in parola con rinvio allo stesso Tribunale partenopeo per nuovo esame.
Il giudice di legittimità ha enunciato una duplice premessa metodologica alla cui
stregua: da un lato, in tema di misure cautelari reali nella nozione di violazione di legge
(solo per la quale è proponibile ricorso per cassazione ex art. 325 co. 1 c.p.p.) rientrano
la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente e non anche l’illogicità
manifesta o la contraddittorietà della motivazione; da un altro lato, il vizio di motivazione
denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non
pure di diritto.
Ciò chiarito la Corte ha giudicato meritevole di rivisitazione l’assunto del Tribunale
di Napoli applicato alle disponibilità finanziarie del Valentino (e mutuato da Sez. 6, n.
10887/13 del 11.10.2012, Alfiero, Rv. 254786), secondo cui «l’ipotesi di confisca prevista
dall’art. 12-sexies L. 356/92 può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in
epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, in quanto il
principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura
sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la
confisca in questione». In particolare la decisione di annullamento, evidenziato che il
ricorrente aveva rimarcato l’assenza di elementi asseveranti un “collegamento” tra i beni
(disponibilità economiche) da lui acquisiti prima del 2007 e il reato di ricettazione
contestatogli, ha rilevato che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte
dell’indagato non era stata dal Tribunale «circoscritta in un ambito di ragionevolezza

Napoli, questa Corte con sentenza del 16.1.2014 (Sez. 2, n. 12734/14) ha annullato

temporale, essendo stati i beni acquistati in un periodo di tempo eccessivamente
antecedente alla commissione del predetto reato» (individuata, come da accusa
provvisoria, nel marzo 2012).
3. All’esito del giudizio di rinvio il Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 9.7.2014
indicata in epigrafe ha (nuovamente) rigettato l’appello del Valentino.
Per il Tribunale né la consulenza tecnico-contabile prodotta dalla difesa del
prevenuto (siccome limitatasi a tracciare presenza e movimentazione di somme sul conto
bancario dell’indagato senza poterne indicare l’origine, sommariamente attribuita ad
attività imprenditoriale svolta “in nero”: nell’ultimo quinquennio precedente il sequestro il
Valentino non ha presentato nessuna dichiarazione dei redditi, l’unica reperita risalente al

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1998 rappresentando modeste entrate), né le vicende relative alla compravendita di un
immobile a Napoli che sarebbe stato rivenduto dal Valentino al fratello Ferdinando
(scrittura privata sottesa all’acquisto di Ferdinando Valentino nel 2001 dall’originario
proprietario dell’immobile) sono idonee a dimostrare la liceità delle somme giacenti sul
conto del Valentino e che costui asserisce essere frutto di accumulazione avvenuta dal
1996 al 2005. A tacere del fatto le “frequentissime movimentazioni” di denaro in entrata e
uscita registrate

“anche per importi significativi” sul conto del prevenuto rendono

implausibile la tesi difensiva della sostanziale “staticità” delle giacenze del conto.

Di tal che, a fronte della mancata dimostrazione della lecita derivazione dei fondi
disponibili, fatta eccezione dei soli valori derivanti dalle tre polizze assicurative ereditate
alla morte del genitore (le cui equivalenti somme sono state dissequestrate e restituite al
Valentino), non vi è spazio alcuno per l’applicazione del canone di

“ragionevolezza

temporale” del formarsi del patrimonio dell’indagato rispetto alla data di commissione del
reato attribuitogli (2012) postulato dalla decisione di annullamento della S.C., risultando
“del tutto indímostrato che si sia in presenza di somme accumulate in epoca risalente,
anziché -come è ragionevole presumere- negli anni immediatamente precedenti al
sequestro e dunque in epoca coeva alla condotta illecita ascritta al prevenuto”.
4. L’ordinanza reiettiva del Tribunale distrettuale è stata impugnata per cassazione
dal difensore di Gregorio Valentino che ha dedotto un unico articolato motivo di censura
per violazione del disposto dell’art. 627 co. 3 c.p.p.
Il Tribunale ha omesso di applicare i principi di diritto fissati nella decisione di
annullamento con rinvio della Cassazione, eludendo i canoni imposti dalla pronuncia
rescindente mediante la rivisitazione dei presupposti in fatto della ricostruita
accumulazione patrimoniale del capitale in vinculis. Rivisitazione preclusa in ragione del
giudicato interno già formatosi al riguardo con la precedente ordinanza del Tribunale
annullata in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha annullato tale ordinanza non per vizi della motivazione
(ciò che consentirebbe al giudice del rinvio la rilettura dei dati probatori già acquisiti alla
procedura incidentale), ma unicamente per erronea applicazione della legge penale e in
particolare dell’art. 12-sexies L. 356/92. In un caso del genere il giudice del rinvio deve
uniformarsi al principio di diritto affermato e ai relativi presupposti di fatto. Il Tribunale
invece ha travalicato il giudicato interno già formatosi, spingendosi a rivalutare le
allegazioni difensive, ritenute incongruenti, e deducendo la non verosimiglianza della
ricostruzione del patrimonio svolta dal consulente di parte. Così il Tribunale “ha mutato i
presupposti di fatto divenuti immodificabili all’esito della precedente ordinanza già
annullata”.
Con tempestiva memoria il difensore del ricorrente ha segnalato che, all’esito di
udienza preliminare del 13.10.2014 davanti al g.u.p. del Tribunale di Napoli, l’accusa

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elevata nei confronti del Valentino è stata ridimensionata con riferimento all’estensione
dell’oggetto dei fatti di ricettazione di orologi contraffatti ascrittigli.
5. L’impugnazione proposta nell’interesse di Gregorio Valentino è inammissibile per
indeducibilità e manifesta infondatezza delle delineate censure.
Gli argomenti critici tracciati dal ricorso, oltre ad essere generici (non precisando
quali siano i referenti costitutivi del preteso giudicato cautelare formatosi con la pronuncia
di annullamento con rinvio dell’anteriore ordinanza reiettiva dell’appello cautelare
dell’indagato), sono palesemente infondati.

cautelare derivante dalla precedente decisione di legittimità e il ricorso finisce per
demandare a questa Corte un non consentito nuovo giudizio di merito sulla regiudicanda
cautelare.
L’ordinanza del Tribunale di Napoli ha fatto corretta applicazione della regola di
giudizio precisata da questa S.C. con la sentenza del 16.1.2014, che ha annullato il
pregresso provvedimento decisorio dell’incidente cautelare ovviamente per violazione di
legge (non avrebbe potuto essere diversamente, stante il disposto dell’art. 325 c.p.p.) in
rapporto ad una incompleta o insufficiente applicazione dell’art.

12-sexies L. 356/92 in

punto di verifica della dinamica temporale di formazione del patrimonio finanziario
dell’indagato Valentino. Il Tribunale non avrebbe potuto procedere alla rivisitazione delle
emergenze processuali imposta dalla decisione di annullamento di questa S.C. se non
attraverso la riconsiderazione degli elementi difensivi dell’indagato tesi ad avvalorare la
risalente lecita origine delle proprie disponibilità bancarie. Origine di cui il Tribunale ha
escluso la prova o dimostrazione con congrui e lineari giudizi logico-fattuali immuni da
discrasie e non nuovamente scrutinabili in questa sede di legittimità.
Il cosiddetto giudicato cautelare, d’altro canto, si estende soltanto alle questioni
già dedotte ed effettivamente decise e, nel caso di specie, la questione della inadeguata
verifica della connessione temporale (la

“ragionevolezza temporale” evocata dalla

decisione di annullamento) tra insorgenza delle fonti patrimoniali del prevenuto e le sue
illecite condotte di ricettazione è stata causa specifica dell’annullamento con rinvio,
funzionale ad una riconsiderazione dei parametri inferenziali dettati dall’art.

12-sexies L.

356/92 ai fini della confisca di denaro e beni dell’indagato (del reato di ricettazione)
risultanti sproporzionati rispetto al suo reddito dichiarato o alla sua attività economica e
dei quali lo stesso non sia stato in grado di giustificare la lecita provenienza. Volendo
trarre le conseguenze logiche dall’erroneo assunto giuridico dell’odierno ricorso, dovrebbe
pervenirsi alla paradossale conclusione che il Tribunale in sede di rinvio non avrebbe
potuto adottare alcuna decisione revisoria dei precedenti cassati giudizi (salva quella della
revoca del sequestro preventivo), in quanto aventi ad oggetto “fatti” ed eventi già vagliati
e “coperti” dal preteso giudicato cautelare (cfr.: Sez. 4, n. 32929 del 4.6.2009, Mariani,
Rv. 244976; Sez. 6, n. 18199 del 27.4.2012, Gerbino, Rv. 252646). Se nel caso in esame

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L’impugnata decisione del Tribunale di Napoli non ha eluso il preteso giudicato

vuol discutersi di giudicato cautelare, è agevole osservare che l’unica preclusione
processuale era costituita per il giudice di rinvio dal fumus commissí delitti attinente alle
condotte di ricettazione accertate a carico del Valentino.
sopravvenuto “ridimensionamento”

Fumus cui non fa velo il

dell’imputazione ex art. 648 c.p. segnalato dal

difensore del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna
del Valentino al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 gennaio 2015
Il consigliere stensore
Giacomo aolord

Il Presidente
Antonio Stefano Agrò

ammende dell’equa somma di euro 1.000 (mille).

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