Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2634 del 28/11/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 2634 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA
Sulla istanza di correzione dell’errore proposta ex art.130 cod. proc. pen.
proposta da
RIZZO Leonarda e MONCADA Jessica
nel procedimento a carico di
MONCADA Salvatore, nato a Trapani il 11/4/1974
avverso la sentenza del 29/1/2013 della Terza Sezione Penale della Corte
Suprema di Cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione.
RITENUTO
1.

Con sentenza del 29/1/2013 della Terza Sezione Penale della Corte

Suprema di Cassazione emessa nel procedimento rubricato al n.47835/2012
R.G. è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Salvatore
Moncada.
2. Le sigg. Rizzo e Moncada, ammesse quali parti civili nel predetto
procedimento, sollecitano la correzione della sentenza nella parte in cui ha

Data Udienza: 28/11/2013

omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di rifusione delle spese sostenute
nel grado che era stata formulata in sede di conclusioni. Segnalano, poi, di
essere state ammesse fin dal primo grado di giudizio al patrocinio a spese dello
Stato, come da allegato al ricorso.
La richiesta delle sigg.re Moncada e Rizzo risulta accoglibile, risultando omessa
per mero errore materiale la pronuncia in ordine alle spese sostenute dalle parti
civili nel grado, pronuncia che deve seguire il principio di soccombenza. Si rinvia
per il resto alla disposta ammissione al patrocinio a spese dello Stato e al

P.Q.M.

Dispone procedersi all’integrazione del dispositivo della sentenza n.15623/2013
del 29/1/2013 emessa da questa Sezione nel confronti di Moncada Salvatore,
apponendo la seguente locuzione: “nonché alla rifusione delle spese sostenute
dalle parti civili nel presente grado del giudizio, che si liquidano
complessivamente in euro 1.500,00 oltre accessori di legge”. Si annoti detta
integrazione sull’originale della sentenza
Così deciso il 28/11/2013

relativo onere di corresponsione delle somme dovute in favore delle parti civili.

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