Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2634 del 16/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2634 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.m. presso il Tribunale di L’Aquila
nel procedimento a carico di
1. Di Persio Giancarlo, nato a L’Aquila il 17/03/1954
2. Pellegrini Mauro, nato a Caporciano il 13/09/1958
avverso l’ordinanza del 31/08/2015 del Tribunale di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 31/08/2015, in accoglimento
del riesame proposto dalla difesa, ha annullato il provvedimento di applicazione
degli arresti presso il domicilio emesso dal Gip di quell’ufficio il 24/07/2015 nei
confronti di Di Persio Giancarlo e Pellegrini Mauro in relazione alle imputazioni di
truffa aggravata e continuata in danno dello Stato, nonché di corruzione
aggravata e continuata, condotte realizzate nello svolgimento della loro attività
di amministratori della DIPE srl, società cui erano stati affidati i lavori di messa in
sicurezza degli edifici dopo il sisma del 2009.
Il provvedimento, confermata la sussistenza dei gravi indizi dei reati
contestati, escludeva l’individuazione delle esigenze probatorie, oltre che quelle
derivanti dal pericolo di recidivanza, correlando tale carenza all’oggettiva
lontananza nel tempo dei fatti addebitati agli imputati rispetto alla data di
applicazione della misura, che risultavano coinvolti in episodi recenti solo quali

Data Udienza: 16/12/2015

vittime dell’attività estorsiva realizzata da un pubblico dipendente, loro sodale
nelle condotte illecite pregresse.
Alla luce di tali emergenze, rilevata la correlazione delle truffe alla
necessità di celare l’accordo corruttivo, che risultava concluso con il pubblico
dipendente, già estromesso dall’ente da cui dipendeva, si escludeva che
potessero ravvisarsi negli atti concreti contestati indicatori di un pericolo di
reiterazione nell’illecito, stante anche l’assenza di elementi sulla persistenza di

2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di L’Aquila con il quale
deduce violazione di legge processuale penale, per avere il Tribunale omesso di
rilevare la tardività del riesame proposto, e conseguentemente di dichiararne
l’inammissibilità.
Si osserva in proposito che, al di là dei titoli di reato che avevano sostenuto
il provvedimento cautelare, gli imputati risultavano iscritti al registro degli
indagati anche in relazione all’imputazione di cui all’art. 416 cod. pen.,
circostanza che aveva fondato, nella fase del rilascio delle autorizzazioni alle
intercettazione, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 13 d.l. 13 maggio
1991 n. 152 convertito nella I. 12 luglio 1991 n. 203. Il dato comporta, a mente
dell’art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., l’esclusione dell’applicazione della
sospensione dei termini feriali per tali procedimenti.

3. Si eccepisce con il secondo motivo violazione di legge, con riferimento
all’erronea applicazione dell’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., ove il Tribunale ha
ritenuto necessaria, ai fini dell’individuazione dell’esigenza probatoria che deriva
dalla necessità di evitare accordi tra le parti tesi ad alterare il quadro probatorio,
un’individuazione specifica dei dati processuali da acquisire, a fronte della
costante giurisprudenza che ha valutato sufficiente che l’attività di inquinamento
possa riferirsi al quadro complessivo generale, non ad una attività specifica
attribuibile all’indagato.
In tal senso si ritiene esauriente l’indicazione relativa all’attività di
inquinamento potenzialmente riconducibile ai coindagati, specificamente
individuati nella richiesta del provvedimento cautelare, e si lamenta che tali
indicazioni non siano state considerate nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità.

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Cassazione sezione VI, rg. 40428/2015

affidamenti di lavori pubblici alla società rappresentata dagli imputati.

2. Quanto al profilo in rito deve rilevarsi che la presenza di una iscrizione
a carico degli odierni indagati per reati che impongono di non applicare la
sospensione dei termini feriali, ove per tali imputazioni non sia stata emessa la
misura, non risulta dirimente nel senso dell’esclusione della sospensione del
termine feriale, e quindi di valutare decorso il termine per impugnare.
Invero, al di là di qualsiasi determinazione sulla ricomprensione o meno

richiamate dell’art. 240 bis disp. coord. cod.proc.pen., comma 2, risulta
dirimente in fatto (in senso conforme, in situazione analoga Sez. 2, Sentenza n.
12799 del 09/03/2011 imp. Bilotti Rv. 250044) la circostanza che, pacificamente
la misura applicata non ricomprendeva tale imputazione, e che la presenza di
un’iscrizione anche per tale accusa non risulta emergere chiaramente dagli atti
né, soprattutto, conosciuta agli interessati a seguito dell’emissione della misura.
A fronte di tale incertezza, conseguentemente, non appare possibile porre
a carico dell’interessato l’onere di verificare per quali ulteriori imputazioni sia
iscritto il procedimento al fine di individuare la disciplina applicabile al giudizio
incidentale del riesame, considerato l’interesse alla libertà del ricorrente e la
doverosa applicazione del principio del favor impugnationis.
Ne consegue che quel che rileva nel caso concreto al riguardo è che il P.m.
impugnante non abbia indicato quale elemento, portato alla cognizione degli
interessati in contestualità con la notifica dell’ordinanza, consentisse agli
interessati di cogliere tale collegamento, e quindi di verificare tempestivamente
l’inapplicabilità all’intero procedimento della sospensione dei termini feriali.
La genericità delle deduzione sul punto impone di concludere per
l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità.

3. Nel merito l’impugnazione è parimenti generica, poiché in essa si è
trascurato di porre in evidenza, quale elemento concreto, riconducibile alla
condotta degli interessati, possa consentire l’identificazione di un pericolo di
inquinamento probatorio. Invero, contrariamente all’assunto in diritto su cui è
fondata l’impugnazione, è del tutto pacifico che tale pericolo, sia pur collegabile
ad attività di terzi, per giustificare l’emissione della misura debba essere
e9logicamente collegato ad attività di coloro i quali la subiscono, non potendo
smarrirsi la funzionalità della misura coercitiva all’impedimento di un pericolo
concreto poiché questa, diversamente opinando, verrebbe ad essere sostenuta
da condotte del tutto estranee ed autonome rispetto all’azione delle persone
colpite, con compressione del diritto di libertà del tutto incolpevole, su cui la
libera determinazione dell’interessato non avrebbe alcuna possibilità di incidere.
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dell’art. 416 cod. pen., indicato dal ricorrente nel novero delle imputazioni

Cosicchè nella specie, oltre ad evocare il pericolo di inquinamento probatorio
l’impugnante avrebbe dovuto specificare quale attività coinvolgente la posizione
processuale di Di Persio e Pellegrini poteva essere realizzata e, soprattutto, porre
in evidenza la connessione etiologica tra la limitazione della loro libertà ed il
concreto ostacolo derivante da tale condizione rispetto alla condotta inquinante
individuata.

rivestita dal coimputato che rendeva improbabile la reiterazione di episodi dello
stesso genere, evenienza sopravvenuta rispetto alla consumazione dei reati
contestati, posta anch’essa in evidenza nel provvedimento impugnato e non
superata nel ricorso proposto con deduzioni di segno opposto che, unitamente al
tempo trascorso dalla consumazione dei fatti, sostiene logicamente la
valutazione contestata posta a base della decisione.
La mancanza di elementi di specificità sui punti richiamati impone di
concludere nel senso indicato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 16/12/2015

Risulta inoltre ignorato nel ricorso il venir meno della carica pubblica

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